Vecchio Statuto della

PARTECIPANZA AGRARIA di SANT’AGATA BOLOGNESE

Statuto precedente (1991)

TITOLO I.

capitolo unico

Art. 1 – La Partecipanza di Sant’Agata Bolognese, esistente da tempo immemorabile, si compone di discendenti per linea mascolina, di alcune determinate famiglie (Allegato A) i quali, sotto speciali norme e discipline, si dividono in utenza i terreni ad essa Partecipanza pertinenti.

La Partecipanza è un Ente morale avente personalità giuridica a norma dell’art. 1 della legge 4 Agosto 1894, n. 397.

Art. 2 – La Partecipanza è stabilita nel paese e cerchia comunale di S. Agata ed ha la sua sede entro il Castello con ufficio amministrativo in casa propria.

Art. 3 – La Partecipanza ha per iscopo il bene materiale e morale di tutti e singoli i suoi componenti, la conservazione, l’aumento, il miglioramento del patrimonio in relazione ai progressi dell’agricoltura.

Art. 4 – Il patrimonio della Partecipanza è costituito di beni immobili: terreni e fabbricati rurali ed urbani e di beni mobili come da regolare inventario.

Art. 5 – Il patrimonio è indivisibile ed inalienabile perché di proprietà dell’Ente Partecipanza. I singoli Partecipanti hanno solo il diritto di utenza della quota di terreno loro assegnata per cicli divisionali di 18 anni, con godimento di novennio in novennio, e ove ne siano capaci, sotto la direzione e sorveglianza di un’apposita rappresentanza amministrativa e sotto l’osservanza del presente Regolamento. Al termine del primo novennio di godimento verrà eseguita una verifica d’ufficio per accertare la sussistenza delle condizioni prescritte dallo Statuto per il godimento del secondo novennio.

 

TITOLO II.

Delle persone

capitolo I

Dei partecipanti e loro differenza

Art. 6 – Sono partecipanti ed hanno tale qualità i legittimi discendenti in linea mascolina, d’ambo i sessi, dalle antiche famiglie conservate ed iscritte nell’albo della Partecipanza.

Art. 7 – L’albo è formato dall’elenco degli utenti deliberato nell’assemblea generale tenutasi in esecuzione della legge 4 Agosto 1894, n. 397.

Art. 8 – Il diritto di utenza si acquista ipso iure, dopo la morte del Partecipante, dai suoi legittimi discendenti.

Art. 9 – Quando i discendenti del Partecipante fossero in numero di due o più, il diritto di utenza verrà da loro goduto in comunione.

Art. 10 – La comunione di cui all’articolo precedente è rappresentata dal discendente maschio seniore purchè egli abbia la sua residenza abituale nel territorio di Sant’Agata Bolognese.

Art. 11 – La durata di tale comunione è regolata dal Capo III del Titolo III del presente Regolamento.

 

capitolo II

Della qualità di Partecipante e delle cause per le quali si perde

Art. 12 – La qualità di Partecipante si acquista per diritto dalla donna che si unisce in legittimo matrimonio con un Partecipante. Si perde indistintamente:

1) dalle femmine che si uniscono in matrimonio con uno non Partecipante;

2) coll’usurpazione consumata a danno del patrimonio e dei diritti della Partecipanza riconosciuta tale dalla competente autorità giudiziaria.

Art. 13 – Oltre alla qualità, per aver diritto alla partecipazione fa d’uopo soddisfare, nei modi e termini prescritti dallo Statuto, alle condizioni dell’incolato e della inscrizione, di cui appresso, e non trovarsi in uno dei casi pei quali è stabilità l’esclusione dal godimento.

 

capitolo III

Dei diritti dei Partecipanti in generale

Art. 14 – Il diritto di godimento si ha da tutti quelli che dopo esame e giudizio definitivo della Giunta sono riconosciuti trovarsi nelle condizioni prescritte dallo Statuto pel godimento.

Art. 15 – Al Partecipante al quale sia stata assegnata la sua quota di utenza verrà rilasciata una cedola di possesso in cui è descritta in modo specifico la parte di terreno concessagli in godimento di novennio in novennio.

Art. 16 – Il Partecipante che ottiene la cedola di possesso può liberamente disporre della sua quota per il periodo di godimento di novennio in novennio.

Art. 17 – La cedola di possesso si accorda soltanto a quei Partecipanti che possono liberamente, senza opposizione di legge, alienare ed amministrare le proprie sostanze.

Art. 18 – La cedola non sarà accordata al Partecipante debitore per qualsiasi titolo e somma verso la Partecipanza finchè non abbia pagato il suo debito.

Art. 19 – Chiunque abbia perduto il diritto di utenza può sempre ricuperarlo purchè non abbia perduto la qualità di Partecipante. Tale facoltà spetta anche ai discendenti del Partecipante che ha perduto il diritto di utenza purchè provino cogli opportuni documenti la propria qualità ed il grado di partecipazione.

Art. 20 – E’ dispensato dal provare la discendenza chi è stato ammesso ed iscritto senza opposizione nell’albo della Famiglia riformato nel 1895.

Art. 21 – Al Consiglio, previa informazione della Giunta corredata dagli attestati di prova, spetta la decisione sulla chiesta ricupera del diritto di utenza.

 

TITOLO II.

Del godimento

capitolo I

Disposizioni generali

Art. 22 – Il godimento durante i due periodi novennali del ciclo di divisione si trasmette nei modi stabiliti dallo Statuto, tenendo conto delle passività incontrate dall’antecessore nel godimento verso la Partecipanza.

Art. 23 – Ogni Partecipante deve godere della quota assegnatagli ad arbitrio di uomo dabbene e secondo le buone regole e pratiche di agricoltura.

Art. 24 – Il Partecipante perde il diritto di utenza, ossia di godimento della quota spettantegli, nei seguenti casi:

1) per mancanza di stabile domicilio e di residenza nella cerchia comunale di S. Agata Bolognese;

2) per abuso di godimento. Sono abusi di godimento tutti i fatti che cagionano un grave deterioramento alla proprietà della Partecipanza riconosciuti tali dall’autorità giudiziaria;

3) per condanna alla pena della detenzione superiore ai cinque anni finchè non abbia ottenuta la riabilitazione.

La perdita del diritto di utenza non si estende alla famiglia del Partecipante quando si dovrà procedere a nuova divisione sempre che egli abbia conservato la sua qualità di Partecipante.

capitolo II

Dell’incolato

Art. 25 – Per avere il diritto di godimento, oltre la qualità, si richiede il domicilio e la residenza stabile, vera e continuata entro il territorio Comunale di S. Agata Bolognese, eccettuati i militari al servizio dello Stato per tutto il tempo che restano sotto le armi per obbligo di leva o di richiamo.

Art. 26 – Si soddisfa all’obbligo dell’incolato se il Partecipante abita di continuo nella cerchia prescritta, quantunque la famiglia sia assente, e così pure se il numero maggiore dei componenti la famiglia abiti di continuo nel Comune ed il padre sia assente.

Art. 27 – Il domicilio e la residenza stabile vera e continuata mantenuti dal Partecipante morto in attualità di godimento durante il periodo di godimento novennale, giova ai Partecipanti che gli succedono nel diritto di partecipare, i quali tuttavia per avere diritto alla susseguente Divisione fa d’uopo che riprendano entro un anno, o continuino il domicilio e la residenza in cerchia.

Art. 28 – Soddisfano all’obbligo dell’incolato i Partecipanti che mantennero domicilio e residenza conformemente all’art. 25 per tutto il tempo dell’ultima Divisione fino a nuovo partimento.

Art. 29 – Il Partecipante che sia rimasto escluso dal godimento per mancanza dell’incolato in una Divisione, potrà avere diritto di partecipare al primo periodo successivo di godimento novennale, purchè si faccia iscrivere al tempo opportuno, riprendendo e mantenendo il domicilio e la residenza come al più volte citato art. 25, entro il Comune, due anni prima del 29 Settembre dell’anno in cui deve aver luogo la estrazione delle Parti.

Il predetto Partecipante che si sia riabilitato ha l’obbligo, dopo la assegnazione della quota di utenza, di mantenere il domicilio e la residenza entro il Comune, come all’art. 25 durante tutto il periodo di godimento.

Qualora si assenti durante uno dei tre trienni del novennio, il godimento della quota assegnatagli cesserà alla fine del triennio in cui si sia verificata di nuovo la assenza.

Al Partecipante riabilitatosi come al primo capoverso del presente articolo, sarà rilasciata la “cedola di possesso” prevista dall’art. 15 del Regolamento-Statuto, con la clausola di decadenza dal godimento in caso di sua assenza durante il periodo di godimento e di cui al comma precedente.

 

capitolo III

Della vocazione dei Partecipanti

Art. 30 – I gradi di vocazione dei Partecipanti originarii, vale a dire di quei Partecipanti che ripetono la loro qualità dalla nascita, sono determinati dallo spazio di quindi anni trascorsi dalla morte dell’ultimo ascendente agnato in diritto di Partecipante.

Art. 31 – I figliuoli cominciano la computazione dal quindicennio dalla morte del suddetto Partecipante. I nipoti dal tempo in cui i predetti figliuoli, che sono loro padri o zii, avrebbero compiuto vivendo, od hanno compiuto, il quindicennio. I pronipoti cominciano colla medesima norma rispetto ai suddetti nipoti che sono loro padri o pro-cugini.

Art. 32 – Tale computazione ha luogo quantunque le persone a cui si ha riguardo nella medesima non siano mai state in godimento.

Art. 33 – Per quei Compartecipanti che hanno rispettivamente incominciato il quindicennio colle norme sopra fissate, per tutto il corso del medesimo si fa luogo alla compartecipazione colle seguenti regole:

1) i figliuoli o loro discendenti privi di padre tanto maschi che femmine conseguono la quota intera che avrebbe diritto di conseguire il loro stipide Partecipante se fosse vivente, da godere in comunione fra loro;

2) nel caso dell’alinea precedente anche se sistono solamente figlie o nipoti femmine ex filio, si verifica la compartecipazione di quota intera a loro favore;

3) negli altri casi conseguenti dall’art. 56 avviene la medesima compartecipazione di quota intera per ciascuna stirpe, siano esse formate di sole femmine o di soli maschi, o di maschi e di femmine promiscuamente.

Art. 34 – Se alcuno di coloro che avrebbero diritto alla compartecipazione non sia nelle condizioni prescritte dallo Statuto, la sua quota si accresce ai compartecipanti.

Art. 35 – La divisione del godimento fra i compartecipanti si fa in ragione di stirpe ed in quote eguali ed entro ciascuna stirpe le quote saranno eguali fra gli individui che la compongono.

Art. 36 – In ogni caso di godimento in comune, ossia di compartecipazione, non saranno considerati che i compartecipanti legittimamente ammessi secondo le prescrizioni dello Statuto.

Art. 37 – Per quei Compartecipanti che hanno rispettivamente compiuto il quindicennio o il trentennio, giusta la stabilita computazione di cui agli artt. 30 e 31, si fa luogo alla partecipazione, fin dalla prima veniente divisione e cioè:

1) i maschi acquistano il diritto per ciascuno ad una parte intera;

2) le femmine cessano di compartecipare coi maschi ed acquistano il diritto ad una mezza parte per ciascuna da godere separatamente. Nel caso che la maturazione del quindicennio o del trentennio della cosiddetta “purgazione” cada nel primo novennio di una divisione, il diritto di partecipare come ai precedenti capoversi 1 e 2, inizierà col secondo novennio della stessa divisione, semprechè i detti compartecipanti abbiano mantenuto, senza interruzione, il domicilio e la residenza come agli artt. 25 e 28 del Regolamento.

Art. 38 – Le vedove del Partecipante che siano sole all’atto della nuova iscrizione e non abbiano né figli né figlie viventi o nipoti ex filio capaci di partecipare, oppure le loro figlie o nipoti siano maritate e perché non partecipino, avranno diritto ad una parte intera.

Art. 39 – Se il marito Partecipante defunto avrà lasciato uno o più figlioli o figlie o nipoti ex filio, alla vedova sarà dovuta una mezza parte da godere per sè sola.

Qualora la morte del Partecipante si verifichi durante il primo novennio della divisione, il diritto della vedova alla mezza parte avrà inizio dal secondo novennio della stessa divisione, sempre che siano osservate le disposizioni di cui agli artt. 25 e 28 del Regolamento.

Art. 40 – Se il Partecipante avrà lasciato solamente una o più sorelle divenute capaci di partecipare, alla vedova sarà assegnata una mezza parte.

Qualora durante il godimento nel primo novennio si verifichi la morte di tutte le sorelle di cui alla prima parte dell’articolo, alla vedova verrà assegnata una quota intera a fare tempo dal secondo novennio della stessa divisione sempre che la stessa abbia mantenuto domicilio e residenza di cui al regolamento.

Art. 41 – Alla vedova di un Compartecipante morto in attualità di godimento sarà sempre dovuta una mezza parte per lei sola e ad un’altra mezza parte avrà pure diritto la vedova di figlio di un Partecipante premorto al padre, quando questo sia defunto.

Anche in questa ipotesi il diritto di godimento inizia, nel caso di decesso avvenuto durante il godimento del primo novennio, dal secondo novennio della stessa divisione sempre che siano state osservate le condizioni di cui agli artt. 25 e 28 del Regolamento.

Art. 42 – I diritti di godimento spettanti tanto ai Partecipanti quanto ai Compartecipanti della medesima famiglia ed aventi origine da uno stipite comune, non possono soffrire alterazione per fatto che convivano assieme e formino un solo domicilio.

 

capitolo IV

Della vocazione dei Partecipanti durante il periodo di Divisione

Art. 43 – Al Partecipante morto durante il periodo di godimento succederanno i discendenti di lui tanto maschi che femmine insieme alla moglie col diritto di godere la quota intera assegnata al defunto in comunione fra loro, fermi tutti i vincoli e pesi legittimamente imposti sulla medesima.

Art. 44 – Qualora i discendenti non volessero o non convenissero di stare in comunione fra loro, la quota intera sarà divisa fra i chiamati in tal modo e cioè: la metà della parte sarà dovuta ai discendenti maschi; l’altra metà alla vedova ed alle discendenti femmine.

Art. 45 – Ove i discendenti fossero tutti maschi o tutte femmine, la divisione si farà in parti uguali per ciascuna stirpe o capo-stirpe e la vedova si considera per una stirpe.

Art. 46 – Se esistono solo discendenti tanto maschi che femmine, la divisione sarà fatta fra loro come all’articolo precedente.

Art. 47 – Se esisterà solamente la vedova, ad essa sarà dovuta la quota intera.

Art. 48 – Le norme contenute in questo Capitolo sono applicabili anche pel caso che un Partecipante durante il periodo di Divisione incorra nella perdita della qualità. Qualora però si tratti di femmine nubili o vedove o Partecipanti unici al godi­mento, in ambedue i casi — decesso e perdita della qualità —succederanno o le istituzioni di Carità o di beneficienza o le famiglie delle quali furono a carico. Se il decesso o la perdita della qualità avvengono nel corso del primo novennio di godimento, all’esaurirsi di questo la quota decaduta rientrerà ad ogni effetto alla Partecipanza. Resta pertanto espressamente vietato ai mede­simi di alienare o comunque cedere le loro quote e solo é loro concesso di poterle affittare anno per anno riscuotendo le corri­sposte alle relative scadenze e non altrimenti.

Art. 49 – Le disposizioni di questo Capitolo si applicano pure al caso del Compartecipante che lascia superstite la prole o la moglie.

Art. 50 – Nei casi contemplati nel presente capitolo e nell’art. 33 se alcuni volessero tenere materialmente la quota di terreno loro spettante ed altri no, sarà calcolato il valore del Fuoco intero o parte intera e, fatte le debite proporzioni, queste saranno soddi­sfatte annualmente dai primi ai secondi.

Art. 51 – Ove non convengano amichevolmente nell’attribuire il valore alla quota intera, le parti contendenti faranno disgiuntamente la loro proposta, e persistendo la discrepanza, sarà nomi­nato di comune accordo una persona onesta e capace al cui giudizio saranno tenuti inappellabilmente ad assoggettarsi.

 

CAPITOLO V.

Del diritto di accrescimento fra i Compartecipanti durante il periodo di Divisione

Art. 52 – Il diritto di accrescimento é un favore accordato dallo Statuto ai soli Partecipanti pel caso in cui un individuo in stato di compartecipazione venga a morte o sia privato della qualità e non possa aver luogo l’applicazione del Capitolo precedente.

Art. 53 – Se gli aventi diritto all’accrescimento vi rinunziano formalmente negli atti dell’Amministrazione, la quota che avrebbe dovuto accrescersi si devolverà in favore della Partecipanza.

Art. 54 – Ove esistono maschi e femmine contemporaneamente compresi sotto una vocazione, l’accrescimento viene scambievol­mente senza distinzione di sorta e la misura dell’accrescimento sta in proporzione della quota di ciascuno dei Compartecipanti che restano nel godimento.

Art. 55 – Si può aver ragione di accrescimento soltanto entro ogni periodo di godimento, salvo il caso contemplato all’art. 34.

COMMA 2° – A nuova divisione le regole della vocazione, di cui al Capitolo III di questo Titolo determinano la quota di godimento di ciascun Partecipante.

 

CAPITOLO VI.

Del mantenimento in possesso

Art. 56 – Quantunque il Partecipante che ha ottenuto in divisione la sua quota incorra in uno dei casi pei quali é commi­nata l’esclusione dal godimento, sarà mantenuto nel possesso della quota per tutto il periodo novennale di godimento in corso.

Art. 57 – Qualora il Partecipante incorra nella perdita della qualità durante il periodo di godimento, sarà sostituita allo stesso la sua famiglia secondo le norme fissate dal Capo IV di questo Titolo.

Art. 58 – Se un Partecipante unico o femmina venisse a morte dopo eseguita l’estrazione senza incominciare il. godimento, in tale caso si devolverà alla Partecipanza la quota caducata e l’Amministrazione contribuirà alle spese di sepoltura nella misura che il Consiglio avrà deliberato contestualmente alla approvazione del Piano di Divisione.

 

TITOLO IV.

Dei Beni e della loro divisione

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 59 – I beni della Partecipanza sono inalienabili: qualora sopravvenisse la necessità o la convenienza di provvedere ad alienazioni, dovranno osservarsi le disposizioni contenute all’art. 39 del R.D. 26 febbraio 1928, N. 332.

Art. 60 – In caso di espropriazione per causa di pubblica utilità la Giunta avrà la facoltà di liquidare gli indennizzi ed i compensi.

 

CAPITOLO II.

Dell’iscrizione

Art. 61 – Due anni prima del 29 settembre dell’anno di estra­zione la Giunta dovrà pubblicare analogo avviso a stampa nei consueti luoghi in 5. Agata ed inserirlo nel foglio periodico della Prefettura di Bologna, affinché le persone che pretendono aver diritto a partecipare siano informate del luogo, tempo e termine perentorio a tutto il 31 Dicembre dell’anno allora in corso per farsi iscrivere nell’albo registro a ciò destinato.

Art. 62 – Dopo la pubblicazione dell’avviso e nel termine in esso prescritto, ogni Partecipante o pretendente dovrà farsi iscri­vere personalmente o a mezzo di speciale incaricato nell’albo registro che sarà aperto nell’Ufficio di segreteria della Parteci­panza, producendo contemporaneamente i documenti ed i titoli atti a giustificare i requisiti richiesti dall’avviso, come pure il suo stato di famiglia rilasciato dal competente Ufficio di Stato Civile. L’Ufficio della Partecipanza avrà cura, successivamente di regi­strare le variazioni che nel seguito dei periodi di godimento si verificheranno nello Stato Civile dei Partecipanti e loro famiglie quando siano denunziate.

Art. 63 – All’inscrivente o inscriventi si dovrà rilasciare un certificato staccato dal libro a madre e figlia dell’eseguita iscri­zione col corrispondente numero progressivo dell’albo registro e munito di firma col timbro d’Ufficio.

Art. 64 – Allo spirare dell’ora in cui si chiude l’Ufficio nell’ul­timo giorno assegnato alle iscrizioni, é formalmente chiuso l’albo registro delle iscrizioni.

Art. 65 – La Giunta, mantenendo l’antichissima e pia consue­tudine, farà iscrivere d’ufficio per una parte intera la Protettrice 5. Agata e per Essa l’Arciprete pro tempore.

Art. 66 – Scorso il termine perentorio dall’avviso assegnato, quella persona e famiglia che non si sarà presentata e avrà mancato di farsi iscrivere e non avrà prodotti i richiesti docu­menti giustificativi, rimarrà esclusa nella prossima divisione.

CAPITOLO III.

Delle eccezioni

Art. 67 – Entro il più breve termine possibile dopo il 31 Dicembre dovrà la Giunta radunarsi e prendere in esame l’albo registro degli iscritti per rilevare i nomi, il numero, i titoli d’am­missione o i motivi d’eccezione che per taluno potessero verifi­carsi a termini dello Statuto.

Formerà un verbale in cui saranno espressi in modo specifico i motivi tanto per l’esclusione quanto per la riduzione delle pretese affacciate e quant’altro sia del caso.

Art. 68 – All’atto dell’iscrizione ed in qualunque tempo, fino alla seguita estrazione, la Giunta avrà facoltà di chiedere le prove di domicilio e di fare le eccezioni dirette a convalidare o ad escludere le manifestate pretese.

Art. 69 – Entro il più breve termine verrà dalla Giunta pubbli­cato a stampa con affissione all’albo della Partecipanza l’elenco degli eccezionati, coll’indicazione del cognome, nome, paternità e maternità, ove fosse possibile confusione degli omonimi, e con ulteriori indicazioni speciali a meglio identificare le persone degli eccezionati ove ciò sia necessario, spedendone in pari tempo a mezzo postale raccomandato anche una copia ad ognuno degli eccezionati, a meno che non abbiano dichiarato in iscritto di rinunciare al godimento.

Art. 70 – Nell’elenco a stampa non saranno indicati i titoli e motivi dell’eccezione, bensì i termini dell’articolo dal quale sono colpiti gli eccezionati.

Art. 71 – Dalla data della pubblicazione di cui all’articolo 69 gli eccezionati avranno il tempo di giorni 10 per prendere cogni­zione dei titoli delle rispettive eccezioni entro i quali 10 giorni ed entro altri 10, consecutivi avranno diritto di dedurre contro e giustificare tutto ciò che crederanno di ragione e del loro inte­resse. Scorsi questi termini senza ricorso si avranno per legittime le eccezioni.

Art. 72 – Spirati i termini suesposti, la Giunta formalmente radunata prenderà in esame i ricorsi presentati e le deduzioni degli eccezionati e, sopra quelli, nella sua giustizia emetterà il proprio parere facendolo constare da processo verbale. La risolu­zione verrà comunicata alla parte mediante lettera raccomandata.

Art. 73 – Quegli eccezionati che non intendessero quietarsi alle decisioni della Giunta, potranno entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione loro fattane, a mezzo postale raccomandato, fare ricorso al Consiglio il quale deciderà in ordine al medesimo. Contro la decisione del Consiglio rimane salvo al Partecipante il diritto di ricorrere all’autorità ordinaria competente.

 

 

CAPITOLO IV.

Del Piano di Divisione o di Utilizzazione

Art. 74 – Verificato e riconosciuto il numero dei Partecipanti ammessi ed i rispettivi diritti di godimento, si forma dalla Giunta un Piano di Divisione.

Art. 75 – Il Piano di divisione stabilisce:

1) il modo di far fronte agli impegni esistenti per la divisione, contratti o da contrarsi per conto della Partecipanza per tutto l’entrante e futuri periodi di divisione compreso il pagamento di tutte le tasse;

2) il modo di dividere materialmente la superficie dei beni;

3) i progetti di lavori da eseguirsi e quant’altro la Giunta stimasse opportuno di proporre per l’interesse generale della Partecipanza.

Art. 76 – Il Piano di divisione sarà ostensibile a tutti gli aventi interesse nell’Ufficio di segreteria dell’Amministrazione per 10 giorni dalla data dell’avviso che essa dovrà pubblicare.

Art. 77 – Tutti i partecipanti ammessi al godimento e che hanno diritto di opposizione, potranno presentare alla Giunta le loro osservazioni in iscritto.

Art. 78 – La Giunta rimetterà tosto al Consiglio il piano da esso formato, le opposizioni, se vi fossero, e aggiungerà le proprie conclusioni in merito alle opposizioni presentate. Il Consiglio delibererà in proposito.

Art. 79 – Il Piano di divisione diventerà esecutivo solo quando verrà sanzionato dalla Superiore Autorità.

Art. 80 – Per quanto si riferisce ai contributi imposti ai Parteci­panti, é ammesso il ricorso a termini dell’art. 8 della legge 4 Agosto 1894.

Art. 81 – La Giunta ed il Consiglio non potranno oltrepassare gli impegni assunti ed approvati nel Piano di Divisione a meno che circostanze imprevedute non rendano necessari nuovi e diversi provvedimenti nel qual caso occorrerà una espressa deli­berazione di Consiglio da approvarsi dalla Autorità Tutoria.

 

CAPITOLO V.

Della materiale divisione dei Beni

Art. 82 – Fatto il prelevamento del terreno e quant’altro per l’assegno da farsi alla Giunta per gli impegni della Partecipanza ammessi nel Piano di utilizzazione, l’Ingegnere o perito agrimen­sore, nominato, dividerà la restante superficie dei beni in tante quote, quante ne occorreranno per tacitare i diritti dei Parteci­panti ammessi al godimento.

Art. 83 – La qualità compensa la quantità e viceversa a modo che le parti e mezze parti o quote di cui esse saranno formate, diano un prodotto eguale fra loro.

Art. 84 – La misura e l’ubicazione risulteranno da una mappa portante altresì un numero distinto per ogni quota. La mappa farà diritto pei confini.

Art. 85 – L’operazione peritale sarà riveduta in concorso della Giunta.

Art. 86 – Verificandosi il caso di qualche errore in meno della misura, il Partecipante potrà chiedere il dovuto compenso da chi di ragione entro il primo anno del godimento; scorso il tempo suddetto é inutile ogni reclamo.

Art. 87 – Scoprendosi un eccesso, la Giunta avrà il diritto di domandarne al Partecipante possessore la restituzione o l’emenda del danno egualmente però entro il primo anno del godimento.

Art. 88 – Nel determinare il valore del compenso si avrà ragione della rendita attribuita alla parte intiera o mezza parte dalla stima del pubblico Ingegnere od Agrimensore, raggua­gliandosi alla misura di questa la quantità del terreno mancante od eccedente.

 

CAPITOLO VI.

Dell’estrazione

Art. 89 – Compilata e riveduta l’operazione della peritale Divisione, siccome al Capitolo precedente, verranno posti in un’urna tanti biglietti uguali racchiusi in palle di legno quante sono le parti intere.

I biglietti saranno formati nella maniera seguente:

1) se si tratta di Partecipante avente diritto ad una parte intera, conterranno il solo nome di lui insieme alla paternità e maternità se avesse degli omonimi;

2) se si tratta di Compartecipanti aventi diritto a parte intera, conterranno i nomi degli individui ammessi alla compartecipazione;

3) se si tratta di Partecipanti aventi diritto, a mezza parte, conterranno due nominativi legati insieme fra i quali sarà divisa la parte.

E’ ammessa, a richiesta, la estrazione associata di quote intere e di mezze quote come al precedente comma Nr. 3. La richiesta firmata dagli aventi diritto e controfirmata dal Segretario a convalida, deve pervenire al Consiglio almeno 30 giorni prima della estrazione per i provvedimenti di competenza. In tal caso il biglietto conterrà tutti i nominativi iscritti nello stesso ordine delle firme apposte sulla richiesta.

Art. 90 – In separata Tabella saranno progressivamente nume­rati e descritti i fuochi o quote da assegnarsi in utenza.

Art. 91 – Prima di procedere all’estrazione deve essere verifi­cata la regolarità delle suddette operazioni e dove avvenga che il numero dei Partecipanti di mezza parte sia dispari e sopravanzi perciò una mezza parte, questa resterà in godimento all’Ammini­strazione la quale ne farà preventivo calcolo per l’assegno stabi­lito nell’art. 76 del presente Statuto.

Art. 92 – Fissato il giorno dell’estrazione, che dovrà comunque avvenire entro l’anno precedente quello di inizio della divisione, con avviso a tale fine pubblicato dalla Giunta, essa dovrà ese­guirsi nel luogo, giorno ed ora stabiliti, entro il paese di 5. Agata coll’intervento del Presidente e del Consigliere più anziano, e dell’Amministratore più anziano e del Segretario della Partecipanza.

Art. 93 – Secondo il pio ed antichissimo costume, prima di procedere alla divisione le persone destinate all’assistenza e pra­tica di esecuzione di essa si recheranno in forma ufficiale alla Chiesa parrocchiale dove sarà celebrata la Messa ed ivi esposta la reliquia della Protettrice e sarà cantato l’inno Veni CreatorSpiritus; indi si procederà all’estrazione, compiuta la quale, si ritornerà alla Chiesa e cantato il Te Deum in ringraziamento, si pregherà per la prosperità morale e materiale e per la pace della Parteci­panza. Indi, data la benedizione coll’Augustissimo Sacramento, avrà il suo compimento la cerimonia.

Art. 94 – Presiederà il raduno il Presidente ed in sua vece il Vice Consigliere Anziano e mancando anche questo presiederà uno dei Consiglieri sempre per ordine di anzianità.

Art. 95 – L’estrazione si eseguirà col far estrarre da un fanciullo dell’età non minore di anni 6 e non maggiore di anni 12 dall’urna il biglietto contenente il nome od i nomi siccome è stabilito dall’art. 89 che saranno pubblicati ed annunziati ad alta voce dal banditore. Secondo l’ordine del sorteggio verrà assegnato il corri­spondente numero del fuoco descritto nella Tabella di cui all’art. 90 che sarà pubblicato ed annunziato così che al primo sorteg­giato toccherà in godimento il fuoco segnato e descritto al N. I e così di seguito finché vi saranno biglietti e palle nell’urna.

Art. 96 – Il Segretario della Partecipanza deve aprire all’atto della seduta il verbale dell’estrazione delle parti, quindi dà let­tura a viva voce del Piano di Divisione e poscia procedendosi all’estrazione, registrerà fedelmente i nomi dei Partecipanti come sono descritti nei biglietti e coll’ordine progressivo siccome ven­gono estratti e le quote che ad ognuno rispettivamente sono in sorte toccate.

In queste operazioni il Segretario sarà assistito da persona o persone di sua fiducia.

Art. 97 – In qualunque tempo avvenga l’estrazione – sempre e comunque entro i termini indicati dall’art. 92 – tutti gli effetti di essa si protrarranno per ciò che riguarda il godimento al giorno 30 Settembre dell’anno successivo.

Art. 98 – Entro il termine di due mesi dall’estrazione sarà consegnato ai Partecipanti come mezzo di tradizione e licenza di, entrare in possesso, la rispettiva cedola di cui all’art. 15, previo pagamento di quanto stabilito dal Consiglio pro quota per spese divisionali ed amministrative.

Art. 99 – La cedola non sarà consegnata come è detto all’art. 18 ai debitori verso la Partecipanza, finché non abbiano per intero saldato il loro debito.

Ritardando essi il pagamento per oltre sei mesi dall’estrazione, sarà in facoltà della Giunta di cedere le loro quote, con prefe­renza ai Partecipanti, per tutta la durata della Divisione per rimborsare il debito alla Partecipanza insieme al corrispondente frutto ed altro.

Art. 100 – Estinto il debito, verrà loro retrodatata annualmente la somma della corrisposta d’affitto ottenuta, prelevate le tasse e quant’altro e in caso di vendita la somma residua.

Art. 101 – La Partecipanza avrà sempre il diritto di priorità per l’esigenza dei propri crediti.

I terzi non potranno esercitare alcuna azione sulle parti toccate ad un Partecipante finché questi non abbia ricevuto il segno di trasmissione che é la cedola di possesso.

Art. 102 – Ogni preventiva ipoteca o sequestro si riterrebbero come non avvenuti.

 

TITOLO V.

Delle migliorie

CAPITOLO I.

Dell’Edificazione

Art. 103 – É indistintamente permesso a qualunque Parteci­pante, possessore di una quota, l’edificare sopra di essa dietro analoga domanda in iscritto, corredata da apposito tipo e perizia del fabbricato che si propone di costruire, che verranno presen­tati alla Giunta e resteranno negli atti d’ufficio.

Essa, dietro le opportune osservazioni e modificazioni del tipo, potrà concedere o meno il relativo permesso.

Art. 104 – Chiunque fabbrichi senza un regolare permesso o contro le imposte discipline, è considerato quale occupatore di mala fede del suolo altrui.

Art. 105 – Il Partecipante che avrà fabbricato col permesso di cui sopra, godrà della parte nell’estensione in cui si trova anche nella successiva divisione soltanto, e la detta parte o pezza si riterrà a lui assegnata.

Art. 106 – La parte sulla quale sarà posta la fabbrica è soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti; il possessore incor­rerà in tutte le conseguenze derivanti dalle disposizioni di questo Statuto, compresa quella delle imposte fondiarie che staranno a carico dell’utente fino a nuova disposizione.

Art. 107 – Sarà in facoltà di chi ha fabbricato il dichiarare se voglia godere la sua parte o pezza nell’estensione in cui si trova siccome all’art. 105 oppure se voglia metterla in comune per la Divisione ed estrazione successiva.

Tale dichiarazione dovrà essere fatta agli atti d’ufficio dopo che sarà stato ratificato il registro ed albo dei Partecipanti ammessi al godimento e nel termine che con apposito avviso verrà stabilito dalla Giunta.

Art. 108 – Se la parte su cui trovansi gli edifici pervenga in divisione ad altra persona, il nuovo Partecipante avrà il diritto di acquistarli a stima di due periti da leggersi uno per parte, ed in caso di discrepanza, a stima di un periziore da nominarsi dai due periti o dal Presidente del Tribunale.

Art. 109 – Se il nuovo Partecipante cui è toccato in sorte la Parte in cui trovasi il fabbricato non volesse farne l’acquisto, sarà tenuto di vendere la sua parte al padrone degli edifici a stima siccome all’articolo precedente.

Art. 110 – Il Partecipante a cui sarà toccata la parte coi fabbricati dovrà dichiarare agli atti d’Uffizio, entro tre mesi dal dì dell’estrazione delle parti, se voglia o no comprare i fabbricati, ed il padrone di essi sarà tenuto entro un mese decorrendo dal dì della dichiarazione fatta dal Partecipante di non voler acquistare i fabbricati, a dichiarare se voglia o no comprare la parte o pezza.

Art. 111 – Nel caso poi che il Partecipante non voglia comprare gli edifici, ed il padrone di questi non voglia acquistare la parte, allora ambedue dovranno permutare le loro rispettive quote.

Art. 112 – Se il Partecipante che ha edificato mancherà di vita durante il tempo del godimento della parte, questa verrà devo­luta nella successiva divisione all’erede se esso pure sarà parteci­pante. In caso poi che l’erede non fosse partecipante o non venisse ammesso alla partecipazione, allora la Partecipanza a cui favore decade la parte, dovrà a quello pagare il valore degli edifici a stima di due periti da eleggersi uno dall’erede del partecipante e l’altro dalla Giunta per la Partecipanza ed in caso di discrepanza, a stima di un periziore da nominarsi dai due periti.

Art. 113 – All’atto della stima di acquisto nei diversi casi contemplati dallo Statuto se gli edifizi fossero in istato decadente e non manutenibili, il proprietario dovrà a sue spese atterrarli e trasportare fuori dai beni i materiali tutti e rimettere il terreno nello statu quo, diversamente l’Amministrazione farà eseguire l’atterramento d’ufficio e si approprierà tutti i materiali addebi­tando al padrone dell’edificio atterrato le spese sostenute in più del ricavato dal vecchio materiale.

Art. 114 – Non verificandosi i contratti sopra indicati la Giunta acquisterà per conto della Partecipanza i fabbricati osservando le regole prescritte all’art. 108 quando a lei non convenisse di permettere al proprietario del fabbricato di combinare un’affit­tanza col Partecipante o possessore della parte.

Art. 115 – In tutti i casi in cui le parti debbono procedere alla nomina dei periti, se una di esse mancasse di nominare il proprio entro il termine di 15 giorni, ne verrà nominato uno dalla Giunta d’Amministrazione dietro istanza della parte diligente e tutte le spese staranno a carico della parte mancante o negligente.

 

CAPITOLO II.

Delle Piantagioni

Art. 116 – Sarà obbligo di ciascun Utente di fare o mantenere a regola d’arte e di buona agricoltura, piantamenti o filari di alberi sotto le obbligazioni che saranno prescritte nel piano di utilizza­zione approvato all’Autorità Tutoria.

Art. 117 – Al nuovo possessore sarà fatta la consegna dell’arbo­ratura esistente sulla parte ed avrà obbligo di conservarla e migliorarla, coltivarla e portarla secondo la buona pratica di agricoltura e di concimarla ogni triennio.

Art. 118 – Il tronco degli alberi morti naturalmente appartiene all’Amministrazione, e la zocca, broccame e cavazzatura all’u­tente che avrà l’obbligo della rimessa della pianta e delle viti col necessario concime seguendo le regole di buona agricoltura.

Art. 119 – Avranno obbligo gli utenti di eseguire la necessaria escavazione dei fossi pel felice scolo e deflusso delle acque per la migliore coltivazione delle parti, purché non vengano a cagione di tali fossi, alterati né danneggiati alberi e piante di qualunque sorta.

Art. 120 – Verificandosi qualche deficienza nel numero delle piante o qualche deperimento per trascurata ed ommessa coltiva­zione del Partecipante, dietro stima di persona capace e di fiducia dell’Amministrazione i mancanti saranno tenuti, a norma di diritto e di legge, di rimborsare alla Partecipanza l’ammontare del danno arrecato tanto per la deficienza delle piante, quanto per la triste loro condizione di vegetazione.

 

TITOLO VI.

CAPITOLO UNICO

Dell’assemblea generale

Art. 121 – L’assemblea generale si compone di tutti i Parteci­panti maschi maggiorenni iscritti nella lista elettorale definitiva in attualità di godimento ed aventi domicilio nella cerchia di 5. Agata Bolognese secondo lo Statuto. Essa rappresenta collettiva­mente la Partecipanza.

Art. 122 – Fra più Partecipanti in comune si considera Capo il maggiore di età. Questi potrà delegare con mandato speciale autenticato nella firma dal Segretario ad un suo compartecipante il diritto d’intervenire con voto all’assemblea in sua rappresentanza.

Il capo partecipante potrà inoltre delegare con mandato speciale, autenticato nella firma dal Segretario, ad uno dei propri figli maschi residenti in cerchia, il diritto di intervenire con voto di assemblea.

Valendo la delega, una volta rilasciata, per l’intera durata della legislatura e fino alla data in cui verranno indette le elezioni per il nuovo Consiglio.

Art. 123 – La convocazione dell’Assemblea generale si fa nei casi descritti ai paragrafi 2 e 3 dell’art. 130 mediante avviso da affiggersi nei soliti luoghi pubblici. L’Avviso dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e sommariamente le materie che formeranno oggetto delle deliberazioni.

Art. 124 – Nessun altro oggetto potrà essere trattato e discusso all’infuori di quello notificato nella cedola d’invito. Trattandosi di eleggere Consiglieri saranno valide le nomine qualunque sia il numero di quelli che si saranno presentati ma, trattandosi di altre deliberazioni, per la loro validità é necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei chiamati. Dalla prima alla seconda chiamata dovrà decorrere un termine non minore di giorni quin­dici; in questa seconda adunanza verrà deliberato col numero dei presenti.

Art. 125- Le proposte si considerano approvate quando abbiano ottenuto in loro favore la metà più uno dei voti dati dai votanti.

La parità dei voti equivale al rifiuto.

Art. 126 – Il Presidente dell’Assemblea Generale ha i poteri discrezionali. A lui é affidata la polizia interna dell’adunanza. Può sospenderla, levarla per provocati disordini. Dirige e regola l’andamento delle discussioni, concede e toglie la parola a seconda dell’opportunità.

Art. 127 – Nessuno potrà prendere parte alla discussione se prima non abbia chiesta ed ottenuta la parola.

Art. 128 – Gli artt. 124, 125, 126, 127, 128 dovranno essere affissi nel giorno delle elezioni alla porta della sala per norma degli elettori.

Art. 129 – L’Assemblea Generale ha tutti i poteri che compe­tono alla Partecipanza.

Art. 130 – Essa si raduna dietro approvazione dell’Autorità tutoria:

1) per le elezioni dei nuovi Consiglieri;

2) quando si tratta di modificare lo Statuto;

3) quando richiesto, da motivi gravi ed importanti, da due terzi dei suoi componenti regolarmente iscritti e aventi diritto a voto.

Art. 131 – Presiederà all’Assemblea Generale il Presidente ed in sua vece il Consigliere più anziano assistito da due Consiglieri e da due Amministratori eletti dal Consiglio in precedente adu­nanza e dal Segretario.

Il Presidente nomina tre scrutatori.

Art. 132 – Il verbale dell’Assemblea sarà redatto dal Segretario e verrà approvato e sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario stesso.

 

TITOLO VII.

Della rappresentanza e Amministrazione della Partecipanza

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 133 – La Partecipanza ha:

1) un Consiglio composto di 15 Membri;

2) una Giunta composta del Presidente e di quattro membri effettivi e di due supplenti.

Art. 134 – Qualsiasi carica amministrativa é puramente onorifica.

I componenti del Consiglio e della Giunta hanno però diritto agli emolumenti fissati in apposita tariffa per servizi straordinari, viaggi, trasferte, rifusione di spese ed altro ordinato nelle sedute e riconosciuto necessario per l’andamento e disbrigo degli affari amministrativi.

 

CAPITOLO II.

Dell’elettorato e delle elezioni

Art. 135 – Sono elettori tutti i Partecipanti maschi in attualità di godimento e purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nella lista.

Sono inoltre elettori i delegati di cui all’art. 122 dello Statuto che potranno pure fare arte delle liste elettorali per l’elezione a Consigliere qualora siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

In caso di elezione a Consigliere il delegato resterà in carica ai sensi dell’art. 146 fino a tutto il giorno delle nuove elezioni.

Art. 136 – Al principio di ogni Divisione e non più tardi del mese di maggio del primo anno di godimento, la Giunta compi­lerà la lista generale degli elettori Partecipanti aventi diritto a voto. Detta lista verrà riveduta e corretta tutti gli anni dalla Giunta ed approvata dal Consiglio.

Art. 137 – Non possono essere elettori i Partecipanti che:

a) abbiano lite pendente con la Partecipanza;

b) siano stati condannati per reati comuni contro la pro­prietà e contro le persone;

c) siano debitori verso la Partecipanza per qualsiasi titolo.

Art. 138 – In caso di morte dell’inscritto succederanno durante il periodo di divisione nel diritto elettorale:

1) il maggiore di età fra i figli;

2) fra più compartecipanti, egualmente il più anziano.

Se colui che é chiamato a succedere nel diritto elettorale si trovasse fuori della cerchia e non potesse per altro motivo eserci­tare il diritto di voto, colui che è in regola collo Statuto subentra in tale diritto purché sia inscritto in sua vece nella lista elettorale.

Art. 139 – La lista elettorale starà in pubblicazione in ufficio di segreteria per dieci giorni consecutivi durante i quali i Parteci­panti possono presentare i loro reclami e ricorsi che insieme alla lista verranno dalla Giunta sottoposti al Consiglio che deciderà inappellabilmente in merito ai ricorsi presentati, quindi definiti­vamente rettificata in relazione alle deliberazioni, starà in pub­blicazione per altri otto giorni consecutivi, nel quale tempo non può essere nè presentato, nè accettato ricorso ulteriore.

Art. 140 – Le nuove elezioni si faranno ad ogni scadenza entro il mese di luglio.

Art. 141 – Cinque giorni prima dell’indetta convocazione sarà consegnato a mezzo dell’Usciere a ciascun elettore il relativo certificato d’iscrizione e l’invito con annessa scheda a stampa coi numeri progressivi per la nomina dei Consiglieri.

 

 

CAPITOLO III.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 142- Per le elezioni del Consiglio si adotteranno le norme seguenti.

Art. 143 – Non possono essere Consiglieri:

1) i debitori verso la Partecipanza per qualsiasi titolo;

2) gli impiegati della medesima;

3) gli aventi con essa liti pendenti, o contratti di appalto;

4) gli interdetti e gli inabilitati;

5) i falliti con o senza concordato;

6) i condannati per reati comuni, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Art. 144 – Cesseranno immediatamente dall’ufficio di Consi­glieri coloro che cadessero nel disposto dell’articolo precedente.

Art. 145 – Non possono sedere contemporaneamente in Consi­glio, gli ascendenti e discendenti, suocero e genero. I fratelli possono essere contemporaneamente consiglieri, ma non possono fare parte insieme della Giunta.

Art. 146 – I Consiglieri durano in carica fino a tutto il giorno delle nuove elezioni.

Art. 147 – Entro tre mesi dall’approvazione del presente Rego­lamento, da parte dell’Autorità Tutoria, si farà luogo alle ele­zioni generali. I Consiglieri si rinnovano ogni cinque anni, entrano in carica appena eletti e sono sempre rieleggibili.

Art. 148 – Sono applicabili alle elezioni del Consiglio tutte le disposizioni analoghe della legge comunale e provinciale 4 feb­braio 1915, N. 148, disposizioni che qui si intendono richiamate, e dovranno osservarsi.

Art. 149 – Il Consiglio si raduna ordinariamente due volte all’anno:

in primavera:

1) per discutere ed approvare il consuntivo dell’anno precedente;

2) per l’approvazione delle liste elettorali;

in autunno:

1) per discutere ed approvare il preventivo dell’anno venturo;

2) per la nomina di n. 3 revisori del conto consuntivo del­l’anno in corso, da scegliere fra i Consiglieri che non facciano parte della Giunta.

Art. 150 – Il Consiglio si raduna straordinariamente ogni qualvolta venga convocato dal suo Presidente.

Art. 151 – Spetta al Consiglio:

1) la nomina degli impiegati, la loro sospensione o licenziamento;

2) gli acquisti, permute e rettificazione di confini;

3) le cessioni di crediti e di servitù passive;

4) la creazione di mutui e prestiti, costituzione di affranca­zione di rendite, o di censi, o di impieghi di capitale;

5) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, e le transazioni intorno ai diritti di proprietà e di servitù sugli investi­menti fruttiferi le affrancazioni di rendite e censi passivi;

6) le ammissioni ed espulsioni degli eccezionati, dei riparti novennali dei beni, siavi o no ricorso, e con facoltà di promuovere d’ufficio le eccezioni a carico dei pretendenti, decidendo inappellabilmente, salvo sempre agli interessati il diritto di ricorrere all’autorità ordinaria competente;

7) gli altri oggetti a loro devoluti dal presente regolamento, ed in generale tutti quelli relativi alla amministrazione del Con­sorzio che gli vengono proposti dalla Giunta esecutiva;

8) la convocazione dei comizi generali su proposta del Presi­dente, o dei due terzi dei consiglieri;

9) la imposizione dei contributi sociali e l’approvazione dei ruoli relativi;

10) le nuove maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all’altra del bilancio;

11) l’approvazione del Piano di Divisione odi Utilizzazione.

Art. 152 – Il Consiglio, nella sua prima adunanza di installa­zione, elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente e la Giunta Esecutiva.

Art. 153 Le adunanze di Consiglio di prima chiamata saranno valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consi­glieri in carica, quelle di seconda chiamata qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non sia minore di cinque.

Art. 154 – Le proposte per ritenersi approvate devono ottenere la maggioranza assoluta dei votanti. La parità di voti equivale al rifiuto delle proposte.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nomi­nale, ma quando trattasi di oggetti personali devono farsi a voti segreti. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 155 In tutte le elezioni alle cariche amministrative, non verificandosi nella prima votazione la maggioranza assoluta richiesta, si farà luogo ad una seconda votazione, e tornata vana anche la seconda, si procederà al ballottaggio dei due che otter­ranno maggiori voti, ed in caso di parità, si preferirà l’anziano.

Art. 156 – L’esito delle votazioni del Consiglio si verificherà dal Presidente e da due scrutatori da nominarsi in precedenza.

Art. 157 – I Consiglieri che siano direttamente interessati negli oggetti da trattarsi, o nei quali siano interessati i loro parenti, dovranno astenersi dal prendere parte alla votazione.

Art. 158 – Tanto il Presidente, quanto gli altri componenti la Giunta Esecutiva, di cui si discute il conto hanno diritto di assistere alla discussione del conto consuntivo, quand’anche sca­duti di ufficio, ma devono ritirarsi al momento della votazione.

Art. 159 – Dall’adunanza del Consiglio si farà constare mediante processo verbale esteso dal Segretario, che dovrà indi­care i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, e che previa lettura, verrà approvato nella medesima o nella prima susseguente adunanza, e firmato dal Presidente, dagli Scrutatori, dal Segretario, e poscia regolar­mente pubblicato.

Art. 160 – L’approvazione dei verbali potrà dal Consiglio essere delegata al Presidente ed alla Giunta.

Art. 161 – Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 162 – Ove malgrado la convocazione del Consiglio non potesse avere luogo alcuna deliberazione il Prefetto della Provin­cia provvederà a tutti i rami del servizio della Partecipanza, e darà corso alle spese riconosciute indispensabili.

Art. 163 – Il Consiglio di Amministrazione potrà essere sciolto per gravi motivi di ordine pubblico e quando richiamato all’os­servanza degli obblighi del presente Regolamento persistesse a violarli.

 

CAPITOLO IV.

Della Giunta Esecutiva

Art. 164 – La Giunta esecutiva si rinnova per intero ogni quinquennio dopo le elezioni. Gli scaduti dalla carica possono essere rieletti.

Art. 165 – La Giunta si raduna ordinariamente una volta la settimana e straordinariamente quante volte venga convocata dal suo Presidente.

Art. 166 – Ad essa sono affidati:

a) tutti gli atti di ordinaria amministrazione e la esecuzione dei deliberati consigliari;

b) i progetti dei bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio; –

c) l’emissione di mandati di pagamento che per la loro regolarità dovranno essere firmati dal Presidente, da due Ammi­nistratori, dal Segretario. La Giunta dovrà pure firmare le note di spesa da unirsi ai mandati di pagamento alla chiusura dell’esercizio;

d) l’osservanza delle disposizioni del Regolamento, appli­cando ai trasgressori le penalità dal medesimo comminate;

e) la preparazione di tutte le operazioni dei diversi reparti degli appezzamenti;

f) la conciliazione delle vertenze relative alle cose della Partecipanza;

g) la compilazione delle liste elettorali, dei ruoli di esazione;

h) la emissione di ordinanze per completare il disciplinamento e l’organizzazione dei Partecipanti per il miglioramento agricolo ed economico dell’azienda;

i) rivedere e formare la lista degli utenti;

I) fissare il giorno per l’apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni del Consiglio di amministrazione;

m) promuovere le azioni possessorie;

n) rende conto annualmente al Consiglio di amministra­zione della sua gestione, rappresenta il Consiglio di amministrazione nell’intervallo delle sue riunioni e provvede al regolare andamento dell’azienda.

Art. 167 – I bilanci preventivi ed i conti consuntivi, dieci giorni prima di essere sottoposti all’approvazione del Consiglio, dovranno stare in pubblicazione nell’ufficio di Segreteria affin­ché i Partecipanti possano prenderne visione e fare in iscritto quelle osservazioni che credessero del caso, e che saranno sottopo­ste insieme al conto, all’esame del Consiglio.

Art. 168 – Gli Amministratori che ordinano spese non autoriz­zate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi consigli e che ne contraggono l’impegno ne rispondono del proprio e in solido.

Art. 169 – La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che rientrano nella competenza del Consiglio, quando l’urgenza sia tale da non permettere la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza consigliare. Di questa deliberazione sarà data immediata comunica­zione al Prefetto e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella prima adunanza per ottenerne la ratifica.

Art. 170 – La Giunta di Amministrazione delibera a maggio­ranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se gli intervenuti non raggiungono almeno il numero di tre.

Art. 171 – I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, e quindi firmati dal Presidente e dagli Amministra­tori presenti all’adunanza e dal Segretario medesimo.

Art. 172 – I Consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

Art. 173 – In caso di vacanza, per qualunque titolo il Consiglio di Amministrazione surrogherà immediatamente il membro mancante. Il nuovo eletto rimarrà in carica per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

Art. 174 – La decadenza di un Amministratore per sopravve­nuta incompatibilità é dichiarata d’ufficio dalla Giunta medesima.

Art. 175 – Decadrà ipsofacto dalla carica quell’Amministratore che non intervenga per tre volte consecutive alle adunanze di Giunta, senza avere giustificata l’assenza.

 

CAPITOLO V.

Del Presidente

Art. 176 – Il Presidente, scelto fra i Consiglieri, viene eletto dal Consiglio nella seduta in cui si procede alla nuova elezione o rinnovazione della Giunta, e dura in carica cinque anni.

L’elezione non é valida se non é fatta a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza richiesta, si procederà alla votazione di ballottag­gio fra i due candidati che nell’ultima votazione ottennero mag­giore numero di voti. A parità di voti si proclama eletto il più anziano di età.

Art. 177 – Nel caso di vacanza dell’ufficio di Presidente il Consiglio provvede immediatamente alla nuova nomina e l’eletto resterà in carica per quel tempo che avrebbe dovuto rimanere in carica il suo predecessore.

Art. 178 – In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci l’amministratore più anziano ed in mancanza il Consigliere più anziano.

Art. 179 – Spetta al Presidente:

a) di convocare e presiedere l’Assemblea generale dei Parte­cipanti, il Consiglio, la Giunta e di proporre le materie da trattarsi nelle adunanze;

b) di tenere e firmare le corrispondenze di ufficio e di ordi­nare i mandati di pagamento;

c) di eseguire le deliberazioni dell’assemblea generale, del Consiglio, della Giunta;

d) di stipulare i contratti deliberati in precedenza dalla Giunta e dal Consiglio;

e) di rappresentare la Partecipanza in giudizio sia attrice o convenuta e di fare gli atti conservatori nell’interesse dell’azienda;

f) di sovraintendere, all’ufficio della Partecipanza e di fis­sarne l’orario sul parere della Giunta esecutiva;

g) di sospendere, ove del caso, gli impiegati e salariati rife­rendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza per i rispettivi provvedimenti;

h) di assistere agli incanti;

i) di compiere gli altri atti che gli sono attribuiti dal presente Regolamento.

 

CAPITOLO VI.

Dei contributi sociali

Art. 180 – Per provvedere al pagamento degli oneri patrimo­niali, alle imposte e tasse gravanti i beni consorziali, e delle spese di amministrazione e di lavori e degli impiegati, e delle altre spese necessarie di ufficio, ordinarie, straordinarie e facoltative, si fa fronte con la rendita dei beni indivisi, fabbricati rurali ed urbani, e con un annuo contributo sociale o colletta sulle parti.

Art. 181 – La misura del contributo viene proposta dalla Giunta Esecutiva, ed approvata dal Consiglio di Amministra­zione all’atto della discussione ed approvazione del bilancio preventivo.

Art. 182 – Approvato il contributo o colletta sulle parti sarà compilato il ruolo dei contribuenti che sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi, con diritto ai Partecipanti di prenderne visione e di produrre in iscritto quei reclami che crederanno del caso, al Consiglio, salvo il diritto di reclamo e ricorso di cui all’articolo 8 della legge 4 Agosto 1894.

Art. 183 – Il contributo dovrà pagarsi dagli Utenti alla Cassa della Partecipanza, nelle epoche stabilite e rese pubbliche con apposito manifesto.

Art. 184 – Alla esazione dei contributi sociali e delle altre rendite di qualsiasi specie, si applicheranno le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

 

TITOLO VII.

CAPITOLO UNICO

Della retta amministrazione dei beni sociali e della responsabilità degli Amministratori

Art. 185 – I componenti il Consiglio Superiore e la Giunta d’Amministrazione sono responsabili del loro operato in forma di diritto e di legge.

Art. 186 – L’Esattore-tesoriere della Partecipanza deve ren­dere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il Consiglio li farà compilare d’ufficio a spese dell’Esattore teso­riere. Il Consiglio dovrà discutere i conti nella prima sessione dopo la loro presentazione, purché dal giorno di questa sia decorso un mese. Se la discussione non avviene entro tale ter­mine, l’esame dei conti è deferito direttamente all’Autorità tuto­ria. Essa deve pronunziare sui conti entro sei mesi dalla loro presentazione.

Art. 187 – L’inventano delle attività e passività della Parteci­panza già esistente dovrà essere aggiornato ad ogni cambiamento d’Amministrazione per servire alla consegna da farsi dalla vec­chia alla nuova Amministrazione.

COMMA 2° – Quando accade qualche variazione nel patrimonio sociale, dovrà esserne per conseguenza modificato l’inventario da trasmettersi colle successive variazioni per copia al Prefetto.

Art. 188 – I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presi­dente, da due Amministratori e dal Segretario.

Art. 189 – Chiunque all’infuori dell’Esattore s’ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio dei denari sociali, ne rimarrà per questo solo fatto responsabile di fronte alla giurisdizione amministrativa senza pregiudizio delle azioni penali.

Art. 190 – Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati responsabili, saranno riscosse dall’Esattore come le altre entrate sociali.

Art. 191 – Le locazioni, gli appalti di cose o d’opere il cui valore complessivo e giustificato oltrepassi le L. 50.000.000 si faranno all’asta pubblica colle forme stabilite per l’appalto delle opere dello Stato. Il CORECO potrà però permettere in via eccezio­nale che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 192 – I lavori di qualunque genere da eseguirsi per conto della Famiglia Partecipante saranno affidati a parità di condi­zioni ai Partecipanti stessi.

Art. 193 – Non si potranno contrarre mutui se non alle condi­zioni seguenti:

1) che vengano deliberati dal Consiglio col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri;

2) che siano deliberati due volte in riunioni da tenersi a distanza non minore di 20 giorni;

3) che abbiano per oggetto di provvedere a determinati servigi o lavori; gli uni e gli altri d’indole straordinaria e a condizione che per questi lavori prima della deliberazione ci siano i tipi, progetti o studi debitamente formulati dal tecnico incaricato dal Consiglio;

4) che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti od il soddisfacimento di obbligazioni legalmente contratte anterior­mente alla legge 4 Agosto 1894 ovvero il pagamento di un debito a cui sia la Partecipanza condannata o che sia dipendente da transazione regolarmente approvata;

5) che sia garantito l’ammortamento del debito con oppor­tuni stanziamenti di bilancio da approvarsi dal CO.RE.CO. Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal CORECO con decreto motivato.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

Anche le deliberazioni che vincolano la Partecipanza per oltre cinque anni debbono essere votate nel modo stabilito ai N. 1 e 2 del presente articolo. Il termine stabilito in questo articolo potrà essere abbreviato dal Prefetto con decreto motivato.

Art. 194 – Gli Amministratori che intraprenderanno o soster­ranno liti, quando le relative deliberazioni non siano state appro­vate a termini della legge 4 Agosto 1894, saranno responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati dalle stesse liti.

Art. 195 – Gli Amministratori che ordinano spese non autoriz­zate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli che ne contraggono l’impegno ne rispondono in proprio e in solido.

Sulla responsabilità degli Amministratori pronuncia l’Auto­rità tutoria.

Art. 196 – I membri dell’Amministrazione sono responsabili delle carte a loro affidate.

 

TITOLO VIII.

CAPITOLO UNICO

Degli organi di controllo e tutela amministrativa

Art. 197 – Un esemplare dei verbali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, escluse le deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti antecedentemente deliberati, sarà a cura del Presidente, trasmessa nei tempi termini e modi stabiliti dalla legge 10febbraio 1953, n. 62, al competente Comi­tato Regionale di Controllo – Sezione Autonoma Provinciale di Bologna – della Regione Emilia Romagna, per l’esercizio del controllo di legittimità oppure di merito previsto dallo ordina­mento vigente.

Art. 198 – Possono essere dichiarate immediatamente esegui­bili le deliberazioni di Consiglio e di Giunta non soggette a controllo di merito, a maggioranza assoluta dei votanti, per particolari ragioni d’urgenza.

 

TITOLO IX

CAPITOLO UNICO

Delle deliberazioni e della loro constatazione e punizione

Art. 199 – È proibito espressamente a qualunque usufruttuario o affittuario di parti d’otturare scoli, condotti di acque, attraver­sarli con chiuse o repagoli, spianare argini, decorticare, sbassare, rompere e mettere a coltivazione le carreggiate a cottico erboso, restringere o alterare le loro sezioni, interrompere il libero pas­saggio sulle medesime e praticarvi fossette o bocchette sotto qualsiasi pretesto.

Art. 200 – E assolutamente proibito a qualunque Partecipante, affittuario o compratore del prodotto di parti di seminare melica nè in tutto né in particolare nell’ultimo anno del godimento, né mai per tutto il corso del novennio piantare e coltivare gli elianti detti girasoli che, se saranno trovati nati o piantati, verranno dal Guardiano senz’altro avviso svelti.

Art. 201 – Quel Partecipante, conduttore affittuario o cessiona­rio di parti che altererà i confini dei beni in pregiudizio della Partecipanza o vi introdurrà servitù passive o si acquieterà a quelle che vi si introducessero, sarà tenuto alla immediata ridu­zione in pristino ed alla rigorosa emenda dei danni e spese tanto a favore della Partecipanza che del Partecipante.

Art. 202 – E interdetto a chiunque di alterare la coltivazione e la forma dei beni della Partecipanza senza il permesso della Giunta.

Art. 203 – Tutto il concime delle stalle deve essere smaltito o nel terreno sottoposto al fabbricato o entro la proprietà della Parteci­panza senza poterne estrarre o vendere fuorig porzione alcuna sotto qualsivoglia titolo o pretesto.

Art. 204 – E vietato al Partecipante o usufruttuario di procu­rare il dissecamento di alberi e viti come pure di permettere che avvenga per negligenza e mancanza di buona coltivazione.

Art. 205 – E’ assolutamente proibito il pascolo nei terreni indivisi, senza speciale permesso dell’Amministrazione.

Art. 206 – Il guardiano avrà il diritto di catturare i capi di bestiame sorpresi in pascolo abusivo e trattenerli a disposizione dell’Amministrazione, la quale li lascerà solo quando il contrav­ventore abbia soddisfatto le penalità di cui appresso, oltre la rifusione dei danni ecc.

Art. 207 – É assolutamente proibito agli usufruttuari e condut­tori delle parti lavorative di ristoppiarle negli ultimi tre anni della Divisione.

Art. 208 – Chiunque si rendesse responsabile di contravven­zione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli e alle ordinanze che verranno emesse dalla Giunta, sarà sottoposto ad una multa da L. 10.000 a L. 100.000 a seconda delle circostanze e della gravità dei fatti, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice Penale e fermo l’obbligo della rifusione dei danni a chi di ragione.

Art. 209 – Per l’accertamento delle semplici contravvenzioni basterà, sino a prova contraria, la deposizione asseverata con giuramento entro giorni tre dinanzi al Presidente dell’Ammini­strazione dal Guardiano o dagli agenti della Pubblica Forza.

Art. 210 – Sì prima che dopo la detta deposizione il Presidente chiamerà i contravventori avanti di sé colla parte lesa onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambo le parti col Presidente esclude ogni procedi­mento. Quando non esista parte lesa, il contravventore sarà ammesso a fare oblazione per l’interesse della Partecipanza. L’oblazione sarà accettata dal Presidente per processo verbale che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 211 – Non riuscendo l’amichevole componimento, i pro­cessi verbali asseverati come all’articolo 209 saranno immediata­mente trasmessi dal Presidente, per l’opportuno provvedimento, al Pretore che ne spedirà ricevuta.

 

TITOLO X

CAPITOLO UNICO

Dei funzionari

Art. 212 – La pianta organica del personale comprende:

a) un Segretario contabile;

b) un Guardiano operaio agricolo regolatore delle acque.

Art. 213 – Per l’assunzione del personale di cui all’articolo precedente non sono prescritte formalità di titoli speciali o di concorso, nè sono fissati limiti di età.

Il Consiglio pertanto può procedere alle nomine colla più ampia libertà con questo solo che la scelta deve cadere sempre su persone possibilmente Partecipanti di specchiata probità e quindi incensurabili in linea morale, civile e politica e che diano affidamento di poter assolvere gli incarichi che loro vengono demandati.

Art. 214 – Ogni nomina non può essere definitiva se non quando sia intervenuta regolare delibera di conferma da parte del Consiglio dopo un periodo di esperimento di due anni.

Nel caso di mancata conferma l’impiegato non può vantare diritto alcuno verso l’Amministrazione all’infuori del pagamento del suo stipendio per tutto il periodo del servizio effettivo.

Art. 215 – Durante il periodo delle Divisioni novennali il Consiglio provvede alla nomina del personale straordinario secondo le consuetudini ed i riconosciuti bisogni.

Art. 216 – Le nomine e le deliberazioni di cui agli articoli precedenti debbono sempre riportare la maggioranza assoluta di voti.

Art. 217 – I rapporti fra l’Amministrazione ed il personale sono regolati dalla legge sul contratto di impiego privato. Non è consentito altro trattamento di quiescenza all’infuori dell’assi­curazione strettamente obbligatoria per la invalidità e vecchiaia di cui alla legge.

Art. 218 – Il Segretario deve custodire gli atti e assistere alle sedute tanto dell’Assemblea quanto del Consiglio o della Giunta stendendone processo verbale nei modi stabiliti dagli articoli 132, 159,171.

Adempie a tutto ciò che gli può essere richiesto dal Presidente o da chi per esso, tiene la corrispondenza e sopraintende a tutto il personale subalterno tanto ordinario quanto straordinario.

 

TITOLO XI.

CAPITOLO UNICO

Disposizione transitoria

Art. 219 – Il presente Regolamento andrà in esecuzione dal giorno della sua approvazione e dopo aver ottenuto il visto degli organi competenti. Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto, valgono, nell’ambito della legge, i precedenti tradizio­nale e gli atti d’ufficio.

Approvato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 16 febbraio 1930 – Appr. dalla G.P.A. il giorno 11 giugno 1930 al N. 13335/1019.

Omologato dal Ministero dell’Economia Nazionale come da nota Prefettizia N. 17284 div. 3° del 24 luglio 1930.

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 9 maggio 1954. Appr. dalla G.P.A. il giorno 9 giugno 1954 al N. 33951 div. 3°.

Omologato dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste come da nota Prefettizia N. 48185 div. 3° del 2 agosto 1954.

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 18 giugno 1972. Il verbale è stato controllato senza rilievi in seduta 20 ottobre 1972 dalla Regione Emilia Romagna – Comi­tato di Controllo – Sezione Autonoma Prov. di Bologna (prot. N. 36844).

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 9 ottobre 1983. Il verbale è stato controllato senza rilievi dalla Regione Emilia Romagna – CO.RE.CO. – Sezione Autonoma Provinciale di Bologna nella seduta del giorno 26 ottobre 1983 con prot. n. 37058.

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 25 febbraio 1990. Il verbale è stato controllato senza rilievi dalla Regione Emilia Romagna – CO.RE.CO – Sezione Autonoma Provinciale di Bologna nella seduta del 23 marzo 1990 con prot. n. 11997.

Dalla Residenza, addì 1° Settembre 1991

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Rodolfo Zambelli Loris Bicocchi

 

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Elenco dei Cognomi delle Famiglie Partecipanti
di Sant’Agata Bolognese

 

B – BICOCCHI – BONFIGLIOLI

C – CAMBI

F – FELICANI

G – GHISOLI – GUIDUCCI – GUIZZARDI

M – MELEGA

P – PIZZI – PIETROBUONI

R – RICCARDI RIVA

S – SASSOLI – SIBIRANI

T – TROMBELLI

V – VERASANI

Z – ZAMBELLI – ZAMBONI