Statuto della PARTECIPANZA AGRARIA di SANT’AGATA BOLOGNESE

Statuto definitivo attuale
Statuto precedente (1991)

APPROVATO DALLA ASSEMBLEA GENERALE DEI PARTECIPANTI 
NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2008

 

INTRODUZIONE

Signori Partecipanti, la Amministrazione presenta il nuovo Regolamento-Statuto dell’Ente. E’ una revisione molto importante in quanto riguarda parti sostanziali dello stesso.

Lo Statuto della Partecipanza costituisce per l’Ente la Legge, la sua Legge, ed è in base alle regole in esso contenute che l’Ente viene Governato.

Si tratta di regole che provengono da molto lontano, che affondano le radici nei secoli passati e nelle tradizioni; ne portano testimonianza gli “Antichi Capitoli” conservati nell’archivio storico.

E’ quindi lo strumento principe, indispensabile! attraverso il quale i Partecipanti nel corso dei secoli con forte spirito autonomistico di antiche libertà, di associazione collaborazione e solidarietà fra gli uomini, hanno conservato e migliorato la Partecipanza, esercitando il potere Statutario di autogoverno.

I nostri Enti hanno alle spalle secoli di Democrazia applicata; fin dalla nascita della Comunità i “Capitoli” erano presenti, indispensabili da sempre per regolarne la convivenza, ed in base a questi, i capi partecipanti potevano allora e lo possono tuttora:

– decidere in piena libertà le loro sorti attraverso l’Assemblea Generale,

– eleggere i propri Amministratori ed il proprio massaro – presidente,

– decidere sulla imposizione del contributo necessario per la sicurezza economica della Comunità, come ancora oggi avviene, nel solco di una sana e corretta amministrazione dei beni.

Merito dei capitoli se la tutela della famiglia nel suo insieme e come istituzione di aggregazione nella quale i principi del vivere cristiano, della “costruzione” dell’individuo come persona e parte di una società legata da vincoli di solidarietà, principi ancora oggi presenti e forti;

La realtà tutta Emiliana delle Partecipanze Agrarie con i loro “Capitoli, Regolamenti e Statuti” che sempre hanno costituito la particolarità di questi Enti e la loro “veste giuridica”, è stata nel tempo rafforzata dalle leggi dello stato in particolare: dalla legge n. 397 del 4 agosto 1894, che ne riconobbe la personalità giuridica, e dalla legge n. 1766 del 16 giugno 1927 che ne riconobbe la peculiarità rispetto ad ogni altro “Dominio Collettivo”.

Gli “statuti” sono sempre frutto dei tempi e delle esigenze che devono regolamentare; evidente anche in questa nuova stesura la influenza dei tempi di oggi. Pur tuttavia nel riconfermare la parte storica dello “statuto” come elemento indiscutibilmente legato alla tradizione, si sono tenuti presenti vari elementi di equità che con la normale evoluzione dei diritti e dei doveri si sono resi attuabili per il rafforzamento della Istituzione.

Il Presidente

Rodolfo Zambelli

 

Statuto della PARTECIPANZA AGRARIA di

SANT’AGATA BOLOGNESE

TITOLO I.

Della Partecipanza

 

Capitolo I

Della natura e degli scopi della Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese

 

Art. 1 – La Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese è un Ente morale avente personalità giuridica a norma dell’art. 1 della legge 4 Agosto 1894, n. 397.

La Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese possiede capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva che oggettiva sia per l’amministrazione vincolata che discrezionale.

L’Ente è governato dal presente Statuto, approvato dalla collettività dei Partecipanti riuniti in Assemblea per garantire l’amministrazione e la gestione del proprio patrimonio naturale, economico e culturale.

 

Art. 2 – La Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese è composta, da tempo immemorabile, dai discendenti per linea maschile di determinate famiglie specificamente indicate nell’allegato A) del presente Statuto.

Ad essi, secondo le norme del presente Statuto, è assicurato il diritto di godimento, denominato diritto di utenza, sui terreni di cui la Partecipanza è in possesso.

 

Art. 3 – La Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese, indipendentemente dal luogo e dai luoghi nei quali si trovano o verranno a trovarsi i terreni di sua proprietà, ha sede – legale ed amministrativa –in Sant’Agata Bolognese presso il Palazzo della Partecipanza di via Due Agosto 1980, n. 45.

 

Art. 4 – La Partecipanza ha quale scopo il bene materiale e morale di tutti e di ognuno dei suoi componenti nonché la conservazione, l’aumento ed il miglioramento del proprio patrimonio fondiario, anche in relazione ai progressi dell’agricoltura.

Opera garantendo la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, nonché della generale salubrità dei luoghi.

 

Capitolo II

Del patrimonio della Partecipanza

 

Art. 5 – Il patrimonio della Partecipanza Agraria di Sant’Agata Bolognese è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili, nonché dai diritti e crediti di qualunque natura dei quali l’Ente è titolare, così come risultano dagli atti e dai contratti conservati nell’archivio dell’Ente e nella Conservatoria dei registri immobiliari.

Tali beni devono essere elencati e sommariamente descritti in un regolare inventario, tenuto dal Segretario della Partecipanza.

 

Art. 6 – Il patrimonio fondiario è indivisibile, inalienabile, inusucapibile e non soggetto a prescrizioni di legge.

I singoli Partecipanti vi esercitano solo il “diritto di utenza” in relazione alla quota di terreno loro assegnata per cicli divisionali di nove anni, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti dell’Ente.

Quando ricorrono speciali necessità o giustificati motivi e sempre e comunque la convenienza economica, sono rimesse alle deliberazioni dell’Assemblea Generale le decisioni relative alla alienazione di parte del patrimonio fondiario, con l’obbligo di non ledere il diritto di godimento dei singoli Partecipanti a cui il terreno è stato legittimamente assegnato in base alle norme del presente Statuto.

 

Art. 7 – Il Palazzo della Partecipanza in cui l’Ente ha sede, con le sue accessioni e pertinenze, è inalienabile.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sono rimesse le decisioni relative alla alienazione degli altri fabbricati, delle aree cortilive rurali e delle aree destinate alla edificazione o su cui è stato costituito un diritto di superficie.

 

Art. 8 – In ogni caso, a seguito dell’alienazione del patrimonio immobiliare, sorge l’obbligo per l’Amministrazione di utilizzare il relativo provento secondo le disposizioni dell’art. 41 del presente Statuto.

 

Art. 9 – Il patrimonio documentale facente parte dell’archivio storico della Partecipanza agraria di Sant’Agata Bolognese e le opere d’arte di sua proprietà, in quanto indissolubilmente legate alla collettività – presente e futura – sono beni indisponibili, inalienabili, inusucapibili e non soggetti a prescrizioni di legge.

Detti beni, soggetti a tutela ai sensi delle normative poste a salvaguardia dei beni architettonici e storico-artistici, devono essere conservati nel Palazzo della Partecipanza, salvo che, per garantire la loro conservazione, consultazione e sicurezza non debbano essere riposte altrove con le modalità previste dalla legge e da apposito regolamento approvato dal Consiglio.

 

TITOLO II.

Dei Partecipanti

 

Capitolo I

Della qualità di Partecipante

 

Art. 10 – Sono Partecipanti ed hanno tale qualità i legittimi discendenti in linea maschile, d’ambo i sessi, dalle antiche famiglie conservate ed iscritte nell’albo della Partecipanza così come individuabili dall’ elenco degli utenti deliberato nell’Assemblea Generale tenutasi in esecuzione della legge 4 Agosto 1894, n. 397.

 

Art. 11 – La qualità di Partecipante si acquista con la nascita ed è imprescrittibile.

Spetta altresì ai figli ed alle figlie naturali riconosciuti o legittimati sempre che il riconoscimento o la legittimazione avvenga entro il quinto anno di età. La qualità di Partecipante, in concorso con gli altri requisiti, costituisce titolo per l’esercizio del “Diritto di Utenza” e degli altri diritti previsti dal presente Statuto.

 

Art. 12 – Oltre alla qualità, per usufruire del diritto di utenza e degli altri diritti riconosciuti dallo Statuto, occorre soddisfare, nei modi e termini prescritti dallo Statuto stesso, le condizioni dell’ incolato, della inscrizione e non trovarsi in uno dei casi per i quali è stabilita la perdita o la sospensione dal godimento.

 

Capitolo II

Del diritto di utenza

 

Art. 13 – Il diritto di utenza si acquista ipso iure, dopo la morte del Partecipante, dai suoi legittimi discendenti maschi e femmine, che lo esercitano nei tempi, nei modi e nelle forme di cui al Titolo III del presente Statuto.

Il diritto di utenza garantisce al Partecipante di utilizzare il terreno a lui assegnato per esercitarvi l’attività agricola, secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti, le buone pratiche dell’agricoltura e le regole del buon padre di famiglia.

 

Art. 14 – Il diritto di godimento è riconosciuto a tutti i Partecipanti che, dopo esame e giudizio definitivo dei competenti organi amministrativi della Partecipanza, siano riconosciuti trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente Statuto per esercitare il diritto di utenza.

 

Art. 15 – Al Partecipante al quale sia stata assegnata la sua quota di utenza verrà rilasciata una cedola di possesso in cui è descritta in modo specifico la parte di terreno concessagli in godimento per il novennio e le eventuali prescrizioni a questa inerenti.

 

Art. 16 – Il Partecipante che ottiene la cedola di possesso può liberamente disporre della sua quota per il periodo di godimento nei limiti dei diritti a lui attribuiti.

 

Capitolo III

Della perdita e della sospensione del diritto di utenza

 

ART. 17 – Si incorre nella perdita definitiva del diritto di utenza:

1) per quei Partecipanti che siano riconosciuti dalla competente autorità giudiziaria quali autori di un reato a danno del patrimonio e dei diritti della Partecipanza;

2) per quei Partecipanti che siano riusciti ad esercitare tale diritto ovvero a godere degli altri benefici previsti dal presente Statuto mediante azioni od omissioni fraudolente o, comunque non trovandosi nelle condizioni prescritte per esercitare il diritto stesso fra le quali il verificarsi di una delle cause che ne determinano la sospensione o la perdita definitiva, anche se per concorso colposo (inerzia, negligenza, inosservanza delle norme del presente Statuto) da parte dell’Amministrazione ed anche se ciò non costituisca reato ai sensi delle leggi penali vigenti.

 

Art. 18 – Incorre nella sospensione del diritto di utenza ossia di godimento della quota spettantegli, il Partecipante che:

1) non rispetti l’obbligo dell’incolato e della inscrizione così come definito dal presente Statuto; abbia esercitato un abuso del proprio diritto di utenza, ovvero abbia commesso azioni o omissioni

2) che abbiano cagionato un grave deterioramento o danno alla proprietà della Partecipanza riconosciuti tali con sentenza passata in giudicato dall’autorità giudiziaria civile, penale e/o amministrativa;

3) abbia subito condanna alla pena della detenzione superiore ai cinque anni passata in giudicato finché non abbia ottenuta la riabilitazione ai sensi di legge ovvero abbia subito, a seguito della condanna penale, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

4) sia debitore per qualsiasi titolo e somma per fatto proprio o di terzi verso la Partecipanza e sia stato posto in mora, finché non abbia pagato il suo debito.

 

Art. 19 – Al Consiglio, previa informazione della Giunta corredata dagli attestati di prova istruita, spetta ogni deliberazione inerente la sospensione o la perdita del diritto di utenza. Al Consiglio spetta altresì, a seguito di richiesta dell’interessato, la decisione sul venir meno delle cause che hanno comportato la sospensione del diritto di utenza.

Gli effetti della sospensione o della perdita del diritto di utenza sulla famiglia del Partecipante sono disciplinati dall’art. 35 del presente Statuto.

 

Capitolo IV

Dell’incolato

 

Art. 20 – Per avere il diritto di godimento, oltre la qualità di Partecipante, si richiede l’abitare in forma stabile, vera e continuata entro il territorio storico del Comune di Sant’Agata Bolognese, così come risulta ad ogni effetto dalla planimetria allegata alla lettera B) che fa parte integrante del presente Statuto.

 

Art. 21 – Non comporta il venir meno dell’incolato l’assenza dal territorio della Partecipanza, quando essa sia dovuta:

a) per espletare il servizio militare al servizio dello Stato Italiano;

b) per svolgere servizio civile volontario inferiore a due anni, ovvero che abbia la finalità di assicurare la protezione civile o la cooperazione internazionale;

c) per motivi di studio o di perfezionamento degli studi, per tutto il periodo in cui sono impegnati nello studio;

d) per apprendere un’arte, un mestiere od una professione, finché durino i relativi corsi secondo il loro normale svolgimento;

e) per ricovero in case di riposo;

f) per ricovero in istituti sanitari per motivi di cura della salute.

g) per la permanenza in collegi, comunità di recupero e/o di riabilitazione, case famiglia.

Il Partecipante deve dimostrare per iscritto, a richiesta della Giunta di Amministrazione, la sussistenza di una delle cause che impediscono il venir meno dell’obbligo dell’incolato descritte nel presente articolo, pena la sospensione del diritto di utenza.

 

Art. 22 – Si soddisfa all’obbligo dell’incolato se il numero maggiore dei componenti la famiglia abita di continuo nel territorio della Partecipanza ed il padre sia assente in modo saltuario e transitorio.

 

Art. 23 – L’abitare in forma stabile, vera e continuata mantenuto dal Partecipante morto in attualità di godimento durante il periodo di godimento novennale giova ai Partecipanti che gli succedono nel diritto di partecipare, i quali tuttavia per avere diritto alla susseguente Divisione fa d’uopo che continuino l’abitare in cerchia ovvero vi rientrino entro un anno dalla morte del loro agnato.

 

Art. 24 – Soddisfano all’obbligo dell’incolato i Partecipanti che mantennero l’abitare in cerchia conformemente agli articoli 20 e seguenti del presente Statuto per tutto il tempo dell’ultima Divisione fino a nuova ripartizione.

 

Art. 25 – Il Partecipante che sia rimasto escluso dal godimento per mancanza dell’incolato in una Divisione, potrà avere diritto di partecipare alla successiva, purché si faccia iscrivere al tempo opportuno, riprendendo e mantenendo l’abitare entro la cerchia due anni prima del 29 settembre dell’anno in cui deve aver luogo la estrazione delle Parti.

Il predetto Partecipante che si sia riabilitato ha l’obbligo, dopo la assegnazione della quota di utenza, di abitare in forma stabile vera e continuata entro la cerchia, come all’art. 20, durante tutto il periodo di godimento.

Qualora si assenti durante uno dei tre trienni del novennio, il godimento della quota assegnatagli cesserà alla fine del triennio in cui si sia verificata di nuovo la assenza e la quota rientrerà nella disponibilità della Partecipanza.

Al Partecipante riabilitatosi come al primo capoverso del presente articolo, sarà rilasciata la “cedola di possesso” prevista dall’art. 15 dello Statuto, con la clausola di decadenza dal godimento in caso di sua assenza durante il periodo di godimento e di cui al comma precedente.

 

TITOLO III

Del godimento

 

Capitolo I

Disposizioni generali

 

Art. 26 – Il godimento si trasmette nei modi stabiliti dal presente Statuto, tenendo conto delle passività incontrate dall’antecessore nel godimento verso la Partecipanza.

 

Art. 27 – Il diritto di utenza viene esercitato dal Partecipante dalla divisione seguente alla morte del suo ascendente diretto attraverso la sua vocazione, nei tempi, nei modi e nelle forme di cui ai capitoli seguenti.

 

art. 28 – Quando il Partecipante, con l’applicazione delle norme del presente titolo, dovesse trovarsi ad esercitare il diritto di utenza sopra più di un “fuoco”, deve vedersi ridotto il proprio diritto al “fuoco” che gli spetta a titolo personale.

 

Capitolo II

Della vocazione dei Partecipanti

 

Art. 29 – I gradi di vocazione dei Partecipanti originari, vale a dire di quei Partecipanti che ripetono la loro qualità dalla nascita, sono determinati con riferimento alla data della morte dell’ultimo ascendente agnato in diritto di Partecipante.

 

Art. 30 – I figli, maschi e femmine, avranno diritto alla vocazione direttamente alla morte del suddetto capo Partecipante.

I nipoti, maschi e femmine, il cui padre sia premorto al capo Partecipante, avranno diritto alla vocazione direttamente alla morte di quest’ultimo.

I pro-nipoti, maschi e femmine, il cui padre ed il cui nonno siano premorti al capo Partecipante, avranno diritto alla vocazione direttamente alla morte di quest’ultimo.

Costoro cominceranno a godere personalmente del diritto di utenza, se iscritti e se in possesso degli altri requisiti richiesti dal presente Statuto, ad iniziare dalla divisione successiva alla morte del capo Partecipante che sia loro padre, nonno o bisnonno se questa è avvenuta prima delle ore 24,00 del 28 settembre dell’anno in cui hanno inizio le iscrizioni.

 

Art. 31 – Qualora la morte dell’agnato avvenga successivamente allo scadere delle ore 24,00 del 28 settembre dell’anno in cui hanno inizio le iscrizioni, per tutta la durata della divisione a cui l’iscrizione fa riferimento, il godimento verrà assegnato ai discendenti di lui tanto maschi che femmine insieme alla moglie dell’agnato in comunione fra loro, fermi tutti i vincoli e pesi legittimamente imposti sulla medesima, ai sensi del Capitolo III del presente Titolo.

 

Art. 32 – Le vedove del Partecipante che siano sole all’atto della nuova iscrizione e non abbiano né figli né figlie viventi o nipoti ex filio capaci di partecipare, e purché non partecipino, avranno diritto ad una parte intera.

Se il marito Partecipante defunto avrà lasciato uno o più figlioli o figlie o nipoti ex filio, alla vedova sarà dovuta una mezza parte da godere per sé sola.

 

Capitolo III

Della vocazione dei Partecipanti durante il periodo di Divisione

 

Art. 33 – Al Partecipante morto durante il periodo di godimento succederanno coloro che siano individuati come eredi dalla legge o dal testamento, col diritto di godere la quota intera assegnata al defunto in comunione fra loro fino al termine del periodo di Divisione, fermi tutti i vincoli e pesi legittimamente imposti sulla medesima.

 

Art. 34 Se si tratti di Partecipanti per cui la legge preveda la successione dello Stato al godimento subentrerà la Partecipanza.

 

Art. 35 – Le norme contenute in questo Capitolo sono applicabili anche nel caso in cui un Partecipante durante il periodo di Divisione incorra nella sospensione o nella perdita definitiva del diritto di utenza. In questo caso avranno diritto di subentrare nel godimento solo la moglie insieme ai figli fino al termine della divisione in corso. La vocazione dei legittimi discendenti avverrà comunque solo ed esclusivamente alla morte dell’agnato che abbia avuto sospeso o perduto il diritto di utenza, fermi tutti i vincoli e pesi esistenti.

 

Art. 36 – La comunione derivante dalla compartecipazione è rappresentata nei confronti della Partecipanza dal discendente di maggiore età che abbia la sua residenza abituale nel territorio di Sant’Agata Bolognese.

Se nessuno dei discendenti risulta abitare in forma stabile, vera e continuata nella cerchia ai fini e per gli effetti del comma precedente prevale comunque il maggiore in età.

 

Capitolo IV.

Del diritto di accrescimento fra i Compartecipanti durante il periodo di Divisione

 

Art. 37 – Il diritto di accrescimento é un favore accordato dallo Statuto ai soli Partecipanti per il caso in cui un individuo in stato di compartecipazione venga a morte

 

Art. 38 – Se gli aventi diritto all’accrescimento vi rinunziano formalmente negli atti dell’Amministrazione, la quota che avrebbe dovuto accrescersi si devolverà in favore della Partecipanza.

 

Art. 39 – L’accrescimento viene scambievolmente senza distinzione di sorta e la misura dell’accrescimento sta in proporzione della quota di ciascuno dei Compartecipanti che restano nel godimento.

 

Art. 40 – Si può aver ragione di accrescimento soltanto entro ogni periodo di godimento.

A nuova divisione le regole della vocazione, di cui al presente Titolo determinano la quota di godimento di ciascun Partecipante.

 

TITOLO IV.

Dei Beni e della loro divisione

 

Capitolo I.

Disposizioni generali

 

Art. 41 – I beni della Partecipanza sono inalienabili: qualora sopravvenisse la necessità o la convenienza di provvedere ad alienazioni, dovranno osservarsi le disposizioni contenute all’art. 39 del R.D. 26 febbraio 1928, N. 332.

In ogni caso i capitali comunque provenienti da alienazioni dovranno essere reinvestiti nell’acquisto di altro terreno al fine di rispettare quanto disposto dagli art. 6 e 8 del presente Statuto.

 

Art. 42 – In caso di espropriazione per ragioni di pubblica utilità da parte di enti terzi, la Giunta deve liquidare ai Partecipanti gli indennizzi dei frutti pendenti dovuti, sulla base di relazioni peritali, per la interruzione nell’esercizio del diritto di godimento, previa delibera consiliare. In nessun caso l’indennizzo potrà superare pro quota quanto riconosciuto ai sensi di legge dall’espropriante alla Partecipanza.

Nel caso in cui il Consiglio della Partecipanza deliberi la realizzazione di lavori ritenuti urgenti e necessari la Giunta dovrà liquidare al Partecipante gli indennizzi dovuti con le modalità del comma precedente.

 

Capitolo II.

Dell’iscrizione

 

Art. 43 – Due anni prima del 29 settembre dell’anno di estrazione la Giunta dovrà pubblicare avviso a stampa nell’Albo della Partecipanza e nei consueti luoghi in Sant’ Agata ed inserirlo nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna, affinché le persone che pretendono aver diritto a partecipare siano informate del luogo, tempo e termine perentorio a tutto il 31 dicembre dell’anno allora in corso per farsi iscrivere nell’albo registro a ciò destinato.

 

Art. 44 – Dopo la pubblicazione dell’avviso e nel termine in esso prescritto, ogni Partecipante o pretendente dovrà farsi iscrivere personalmente o a mezzo di speciale incaricato nell’albo registro che sarà aperto nell’Ufficio di segreteria della Partecipanza, producendo contemporaneamente i documenti ed i titoli atti a giustificare i requisiti richiesti dall’avviso, come pure la certificazione del proprio stato di famiglia rilasciato dal competente Ufficio di Stato Civile. L’Ufficio della Partecipanza avrà cura, successivamente, di registrare le variazioni che nel seguito dei periodi di godimento si verificheranno nello Stato Civile dei Partecipanti e loro famiglie quando siano denunziate per iscritto alla Amministrazione.

 

Art. 45 – All’inscrivente o inscriventi si dovrà rilasciare un certificato staccato dal libro a madre e figlia dell’eseguita iscrizione col corrispondente numero progressivo dell’albo registro e munito di firma col timbro d’Ufficio.

 

Art. 46 – Allo spirare dell’ora in cui si chiude l’Ufficio nell’ultimo giorno assegnato alle iscrizioni, é formalmente chiuso l’albo registro delle iscrizioni.

 

Art. 47 – La Giunta, mantenendo l’antichissima e pia consuetudine, farà iscrivere d’ufficio per una parte intera la Protettrice Sant’ Agata e per Essa l’Arciprete pro tempore.

 

Art. 48 – Scorso il termine perentorio dall’avviso assegnato, quella persona e famiglia che non si sarà presentata e avrà mancato di farsi iscrivere e non avrà prodotti i richiesti documenti giustificativi, rimarrà esclusa nella prossima divisione.

 

Capitolo III.

Delle eccezioni

 

Art. 49 – Entro il più breve termine possibile dopo il 31 Dicembre dovrà la Giunta radunarsi e prendere in esame l’albo registro degli iscritti per rilevare i nomi, il numero, i titoli d’ammissione o i motivi d’eccezione che per taluno potessero verificarsi a termini dello Statuto.

Formerà un verbale in cui saranno espressi in modo specifico i motivi tanto per l’esclusione quanto per la riduzione delle pretese affacciate e quant’altro sia del caso.

 

Art. 50 – All’atto dell’iscrizione ed in qualunque tempo, fino alla seguita estrazione, la Giunta avrà facoltà di chiedere le prove dell’incolato e di fare le eccezioni dirette a convalidare o ad escludere le manifestate pretese.

 

Art. 51 – La Giunta quanto prima dovrà pubblicare all’albo della Partecipanza l’avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio della deliberazione contenente l’elenco degli eccezionati, con l’indicazione del cognome, nome, paternità e maternità, ove fosse possibile confusione degli omonimi, e con ulteriori indicazioni speciali a meglio identificare le persone degli eccezionati ove ciò sia necessario. Dovrà altresì, contestualmente alla pubblicazione, inviare a mezzo postale raccomandato, formale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ad ognuno degli eccezionati, a meno che non abbiano dichiarato in iscritto di rinunciare al godimento.

.

Art. 52 – I titoli ed i motivi dell’eccezione saranno ostensibili da parte del Segretario agli eccezionati a cui si riferiscono o a loro rappresentanti muniti di delega scritta.

 

Art. 53 – Entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 51 gli eccezionati avranno diritto di dedurre contro e giustificare tutto ciò che crederanno di ragione e del loro interesse. Scorsi questi termini senza ricorso si avranno per legittime le eccezioni.

Nel caso l’eccezionato non fosse reperibile il termine sopradetto verrà individuato in 45 giorni consecutivi dall’avvenuta pubblicazione della deliberazione di cui all’articolo 49.

 

Art. 54 – Spirati i termini suesposti, la Giunta formalmente radunata prenderà in esame i ricorsi presentati e le deduzioni degli eccezionati e, sopra quelli, nella sua giustizia emetterà il proprio parere facendolo constare da processo verbale. La risoluzione verrà comunicata alla parte mediante lettera raccomandata.

 

Art. 55 – Quegli eccezionati che non intendessero quietarsi alle decisioni della Giunta, potranno entro il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione loro fattane, a mezzo postale raccomandato, fare ricorso al Consiglio il quale deciderà in ordine al medesimo. Contro la decisione del Consiglio rimane salvo al Partecipante il diritto di ricorrere all’autorità ordinaria competente.

 

Capitolo IV.

Del Piano di Divisione o di Utilizzazione

 

Art. 56 – Verificato e riconosciuto il numero dei Partecipanti ammessi ed i rispettivi diritti di godimento, il Consiglio approva, su proposta della Giunta, il Piano di Divisione.

 

Art. 57 – Il Piano di divisione stabilisce:

1) il modo di far fronte agli impegni esistenti per la divisione, contratti o da contrarsi per conto della Partecipanza per tutto l’entrante e futuri periodi di divisione compreso il pagamento di tutte le tasse;

2) il modo di dividere materialmente la superficie dei beni;

3) i progetti di lavori da eseguirsi e quant’altro la Giunta stimasse opportuno di proporre per l’interesse generale della Partecipanza.

 

Art. 58 – Il Piano di divisione sarà ostensibile a tutti gli aventi interesse nell’Ufficio di segreteria dell’Amministrazione per 30 giorni dalla sua pubblicazione, di cui senza indugio dovrà essere data notizia ai Partecipanti a mezzo di pubblici avvisi.

 

Art. 59 – Tutti i Partecipanti ammessi al godimento e che hanno diritto di opposizione, potranno presentare le loro osservazioni in iscritto.

 

Art. 60 – Scaduto il termine di pubblicazione il Consiglio, deliberando motivatamente in merito all’accoglimento ed al rigetto delle eventuali osservazioni di cui all’articolo precedente, adotta il Piano di Divisione.

 

Art. 61 – Per quanto si riferisce ai contributi imposti ai Partecipanti, é ammesso il ricorso a termini dell’art. 8 della legge 4 Agosto 1894, n. 397.

 

Art. 62 – La Giunta ed il Consiglio non potranno oltrepassare gli impegni assunti ed approvati nel Piano di Divisione a meno che circostanze imprevedute non rendano necessari nuovi e diversi provvedimenti nel qual caso occorrerà una espressa deliberazione di Consiglio.

 

Capitolo V.

Della materiale divisione dei Beni

 

Art. 63 – Fatto il prelevamento del terreno e quant’altro per gli impegni della Partecipanza ammessi nel Piano di Divisione, l’Ingegnere o perito agrimensore, nominato, dividerà la restante superficie dei beni in tante quote, quante ne occorreranno per garantire ai Partecipanti ammessi al godimento l’esercizio del loro diritto di utenza.

 

Art. 64 – La qualità compensa la quantità e viceversa a modo che le parti e mezze parti o quote di cui esse saranno formate, diano un prodotto eguale fra loro.

 

Art. 65 – La misura e l’ubicazione risulteranno da una mappa portante altresì un numero distinto per ogni quota. La mappa farà fede tra i Partecipanti e tra essi e la Partecipanza per la delimitazione del rispettivo diritto di godimento.

 

Art. 66 – L’operazione peritale sarà riveduta in concorso della Giunta.

 

Art. 67 – Verificandosi il caso di qualche errore in meno della misura, il Partecipante potrà chiedere il dovuto compenso da chi di ragione entro il primo anno del godimento; scorso il tempo suddetto é inutile ogni reclamo.

 

Art. 68 – Scoprendosi un eccesso, la Giunta avrà il diritto di domandarne al Partecipante possessore la restituzione o l’emenda del danno egualmente però entro il primo anno del godimento.

 

Art. 69 – Nel determinare il valore del compenso si avrà ragione della rendita attribuita alla parte intiera o mezza parte dalla stima del pubblico Ingegnere od Agrimensore, ragguagliandosi alla misura di questa la quantità del terreno mancante od eccedente.

 

Capitolo VI.

Dell’estrazione

 

Art. 70 – L’estrazione delle parti avverrà secondo le indicazioni dell’apposito Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione può integrare le norme dello Statuto e del Regolamento della Divisione, oltre a prevedere l’esclusione dal sorteggio per quei terreni su cui è stato realizzato un investimento ritenuto idoneo di tutela, da riassegnare al Partecipante che li ha avuti in godimento nella precedente divisione.

 

Art. 71 – L’estrazione dovrà avvenire entro l’anno precedente quello di inizio della divisione e dovrà eseguirsi nel luogo, giorno ed ora stabiliti, entro il paese di Sant’ Agata con l’intervento del Presidente, del Vicepresidente, di due consiglieri e del Segretario della Partecipanza.

Ai fini del godimento l’estrazione avrà effetto dal giorno 30 settembre dell’anno successivo.

 

Art. 72 – Secondo il pio ed antichissimo costume, prima di procedere alla divisione, le persone destinate all’assistenza e pratica di essa si recheranno in forma ufficiale alla Chiesa parrocchiale dove sarà celebrata la Messa ed ivi esposta la reliquia della Protettrice e sarà cantato l’inno Veni Creator Spiritus; indi si procederà all’estrazione, compiuta la quale, si ritornerà alla Chiesa e cantato il Te Deum in ringraziamento, si pregherà per la prosperità morale e materiale e per la pace della Partecipanza. Indi, data la benedizione con l’Augustissimo Sacramento, avrà il suo compimento la cerimonia.

 

TITOLO V.

Delle migliorie

 

Capitolo I.

Dell’Edificazione

 

Art. 73 – Nessuno potrà intraprendere qualsiasi costruzione sui beni della Partecipanza Agraria se non abbia richiesto e ottenuto espressa autorizzazione dalla Giunta esecutiva attraverso istanza con regolare tipo e planimetria che dimostri l’ubicazione, l’estensione del terreno, dichiari altresì l’uso a cui il fabbricato sarà adibito assoggettandosi a tutte le disposizioni del regolamento esistente.

 

Art. 74 – Chiunque fabbrichi senza un regolare permesso o contro le imposte discipline, è considerato quale occupatore di mala fede del suolo altrui.

 

Art. 75 – La Partecipanza Agraria può consentire la costruzione di fabbricati funzionali e strumentali alla agricoltura su parti di terreno chiaramente individuate, nel rispetto del presente Statuto.

 

Art. 76 – Qualora gli strumenti urbanistici attribuiscano potenzialità edificatorie ai terreni di proprietà dell’Ente, l’Amministrazione, con le autorizzazioni previste dalla legge, può modificarne la destinazione agrosilvopastorale al fine primariamente di garantire l’assegnazione ai Partecipanti di lotti in diritto di superficie.

Qualora sopravvenisse la necessità o la convenienza di provvedere alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione ovvero ad alienazioni o a cessioni gratuite, anche ai sensi della normativa urbanistica, dovranno osservarsi le disposizioni previste all’art. 41 del presente Statuto.

 

Art. 77 – La parte sulla quale sarà posta la fabbrica è soggetta a tutte le leggi e regolamenti vigenti; il possessore incorrerà in tutte le conseguenze derivanti dalle disposizioni di questo Statuto, compresa quella delle imposte fondiarie che staranno a carico dell’utente fino a nuova disposizione.

 

Art. 78 – La concessione a scopo di costruzione di cui all’art. 76 può essere anticipatamente sciolta rispetto alla sua naturale scadenza solo con l’accordo delle rispettive parti contraenti o dei loro aventi causa.

I contratti potranno essere rinnovati entro i 6 mesi e non prima dei 24 mesi dalla loro naturale scadenza, il cui decorso, in assenza di rinnovo, attribuisce alla Partecipanza la facoltà di acquistare i fabbricati costruiti per un prezzo corrispondente ai ¾ del loro valore a prezzo di stima.

La risoluzione unilaterale anticipata della concessione nel corso della medesima può avvenire solo da parte della Partecipanza per gravi inadempienze previste dai regolamenti e compiute dal concessionario o dai suoi aventi causa, quali la morosità e la variazione d’uso dei fabbricati senza l’autorizzazione della Partecipanza.

In questo caso l’Amministrazione avrà facoltà di acquistare i fabbricati costruiti per un prezzo corrispondente ai ¾ del loro valore a prezzo di stima.

 

Art. 79 – In tutti i casi di determinazione del valore dei fabbricati, qualora non vi sia accordo per il prezzo di stima verranno nominati due periti, uno per parte per la valutazione, ed in caso di discrepanza la stima verrà effettuata da un nuovo perito da nominarsi dai due periti o nel disaccordo di questi, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

 

TITOLO VI

Degli organi amministrativi.

 

Capitolo UNICO

Dell’assemblea generale

 

Art. 80 – L’Assemblea Generale si compone di tutti i Partecipanti maggiorenni iscritti nella lista elettorale definitiva in attualità di godimento. Essa rappresenta collettivamente la Partecipanza.

Ciascun componente l’Assemblea è tenuto a presenziare alle riunioni né, salve le eccezioni di cui al seguente articolo, può farsi rappresentare ad esse in quanto resta singolarmente titolare dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto e quindi direttamente responsabile nei confronti della Partecipanza.

 

Art. 81 – Qualora la quota sia divisa ai sensi degli articoli 33 e seguenti si considera Capo il discendente maggiore di età. Questi potrà delegare con mandato speciale autenticato nella firma dal Segretario ad un suo contitolare del diritto di godimento il diritto d’intervenire con voto all’assemblea in sua rappresentanza.

Il Capo Partecipante potrà inoltre delegare il diritto di intervento e di voto in Assemblea ad uno dei propri parenti in linea retta residenti in cerchia a mezzo di mandato speciale, autenticato nella firma dal Segretario della Partecipanza, valendo detta delega, una volta rilasciata, per l’intera durata della legislatura o per il periodo antecedente alla sua revoca.

 

Art. 82 – L’Assemblea generale è convocata dal Presidente della Partecipanza nei casi previsti dall’art. 90 mediante avviso da affiggersi nell’Albo della Partecipanza e nei soliti luoghi pubblici. L’avviso dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e sommariamente le materie che formeranno oggetto delle deliberazioni.

La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti è sempre disposta con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. In detta deliberazione oltre all’ordine del giorno contenente gli oggetti o argomenti su cui deliberare, debbono essere stabiliti: il luogo, la data e l’ora della riunione.

 

Art. 83 – Nel caso di convocazione richiesta ai sensi del paragrafo 3) dell’articolo 90, il Consiglio di Amministrazione, precluso ogni esame nel merito degli oggetti od argomenti che si intendono sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti, verifica se la richiesta sia stata regolarmente presentata, se i richiedenti raggiungano il numero minimo prescritto e se siano iscritti nella lista elettorale.

Verificate positivamente tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera la convocazione dell’Assemblea, formando l’ordine del giorno, contenente gli oggetti od argomenti proposti dai richiedenti la convocazione e stabilendo il luogo, la data e l’ora della riunione.

In ogni caso, dalla data di ricevimento della domanda, a quella di convocazione dell’Assemblea, non possono decorrere più di quaranta giorni.

Qualora la richiesta di convocazione risulti improcedibile per inosservanza delle disposizioni predette, copia integrale della deliberazione, dovrà essere immediatamente notificata ai primi tre firmatari della richiesta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da persona incaricata dal Presidente, la quale redige il relativo verbale di consegna.

Avverso la mancata convocazione dell’Assemblea, i Partecipanti firmatari della richiesta, potranno proporre ricorso all’Autorità di Vigilanza la quale sentito il Consiglio di Amministrazione, decide in via definitiva.

Nel caso che la decisione disponga la convocazione dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà uniformarsi alla decisione e deliberare entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione dell’Autorità di Vigilanza la convocazione dell’Assemblea, la quale dovrà essere tenuta entro i quindici giorni successivi.

 

Art. 84 – Le riunioni dell’Assemblea generale si tengono, di norma, presso la Sede della Partecipanza così come individuata dall’art. 3 del presente Statuto.

Qualora, per indisponibilità o insufficienza dei locali della predetta Sede, o per motivi di ordine pubblico, non sia possibile attenersi al disposto del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione sarà arbitro di scegliere un luogo diverso da quello sopra indicato, purché all’interno del territorio del Comune di Sant’Agata Bolognese o di uno dei comuni limitrofi.

Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti non sono in alcun caso pubbliche.

 

Art. 85 – Presiederà l’Assemblea Generale il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente.

Il Presidente nomina tre scrutatori.

La funzione di Segretario è disimpegnata dal Segretario della Partecipanza o, nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, da un componente dell’Assemblea scelto dal Presidente.

 

Art. 86 – Il Presidente dell’Assemblea Generale ha i poteri discrezionali. A lui é affidata la direzione e la conduzione dell’adunanza. Può sospenderla, rinviarla per provocati disordini. Dirige e regola l’andamento delle discussioni, concede e toglie la parola a seconda dell’opportunità.

 

Art. 87 – Nessuno potrà prendere parte alla discussione se prima non abbia chiesta ed ottenuta la parola.

 

Art. 88 – Gli articoli dello Statuto del presente Capitolo dovranno essere affissi nel giorno delle elezioni alla porta della sala per norma degli elettori.

 

Art. 89 – Nessun altro oggetto potrà essere trattato e discusso all’infuori di quello notificato nella cedola d’invito. Le riunioni dell’Assemblea generale in prima comparizione non sono valide se ad esse non intervengono almeno la metà più uno degli iscritti nella Lista Elettorale aventi titolo a prendervi parte.

Trattandosi di eleggere Consiglieri saranno valide le nomine qualunque sia il numero di quelli che si saranno presentati. Decorsa un’ora da quella di prima convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, l’Assemblea si intende “de jure” validamente costituita in seconda convocazione il giorno seguente, nel luogo e nell’ora indicata nell’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

 

Art. 90 – L’Assemblea Generale ha tutti i poteri che competono alla Partecipanza. Essa si raduna:

1) per le elezioni dei nuovi Consiglieri in forma elettorale;

2) quando si tratta di modificare lo Statuto dell’Ente;

3) quando richiesto, per motivi gravi ed importanti, da due terzi dei suoi componenti regolarmente iscritti e aventi diritto a voto.

4) per deliberare l’alienazione e la permuta di parte del patrimonio fondiario, ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

5) per deliberare la costituzione di servitù passive sul patrimonio fondiario, salvo non si rendano necessarie al fine di realizzare opere di pubblica utilità ovvero non incidano sulla destinazione agrosilvopastorale dei terreni;

6) per deliberare la contrazione di mutui passivi di importo superiore alle entrate correnti dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, anche se garantiti con ipoteche sul patrimonio immobiliare;

7) per deliberare intorno a tutti gli altri oggetti o argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre all’esame e decisione dell’Assemblea.

 

Art. 91 – Le proposte si considerano approvate quando abbiano ottenuto in loro favore la metà più uno dei voti dati dai votanti.

La parità dei voti equivale al rifiuto.

 

Art. 92 – Gli oggetti o argomenti sottoposti alle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti, che non vengono da essa approvati, non possono essere riproposti se non sia trascorso almeno un anno dalla data in cui l’Assemblea ebbe a deliberare in merito

 

Art. 93 – Il verbale dell’Assemblea sarà redatto dal Segretario e verrà approvato e sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario stesso.

 

TITOLO VII

Della rappresentanza e Amministrazione della Partecipanza

 

Capitolo I.

Disposizioni generali

 

Art. 94 – Sono organi amministrativi della Partecipanza agraria di Sant’Agata Bolognese:

– il Consiglio di Amministrazione, formato da 15 Partecipanti eletti dall’Assemblea;

– la Giunta esecutiva, composta dal Presidente e di quattro membri eletti fra i componenti del Consiglio.

– il Presidente ed il Vicepresidente, eletti fra i membri della Giunta;

– i Revisori dei Conti,nominati dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 95 – Tutte le cariche previste dal presente Statuto, sono gratuite. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere una indennità di carica per il Presidente.

I componenti del Consiglio e della Giunta hanno diritto agli emolumenti fissati in apposita tariffa per servizi straordinari, viaggi, trasferte, rifusione di spese e quanto altro necessario per l’andamento e disbrigo degli affari amministrativi e la rappresentanza dell’Ente.

 

Capitolo II

Dell’elettorato e delle elezioni

 

Art. 96 – Tutti i Partecipanti in attualità di godimento ai sensi dell’art. 80 e seguenti del presente Statuto, purché abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nella lista elettorale, sono titolari del diritto di elettorato attivo e passivo.

Sono inoltre elettori i delegati di cui all’art. 81 dello Statuto che potranno pure fare parte delle liste elettorali per l’elezione a Consigliere qualora siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

In caso di elezione a Consigliere il delegato resterà in carica ai sensi dell’art. 100 fino a tutto il giorno delle nuove elezioni, salvo non abbia prima avuto revocata la propria delega.

 

Art. 97 – Al principio di ogni Divisione e non più tardi del mese di novembre di ogni anno, la Giunta compilerà la lista generale degli elettori Partecipanti aventi diritto al voto. Detta lista verrà riveduta e corretta tutti gli anni dalla Giunta ed approvata dal Consiglio.

 

Art. 98 – Non possono essere elettori i Partecipanti che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto.

 

Art. 99 – La lista elettorale starà depositata presso la sede della Partecipanza per dieci giorni dalla sua compilazione, durante i quali i Partecipanti possono presentare i loro reclami e ricorsi che insieme alla lista verranno dalla Giunta sottoposti al Consiglio che deciderà inappellabilmente in merito ai ricorsi presentati.

Del deposito della lista elettorale e della pubblicazione della deliberazione del Consiglio sui ricorsi presentati deve essere dato contestuale avviso nell’albo della Partecipanza.

 

Capitolo III.

Del Consiglio di Amministrazione

 

Art. 100- Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per cinque anni e, comunque fino a tutto il giorno delle nuove elezioni. Queste ultime devono essere inderogabilmente indette dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell’anno di scadenza, ovvero, qualora questo coincida con l’anno in cui si svolge la cavazione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di scadenza. I Consiglieri entrano in carica appena eletti e sono sempre rieleggibili.

Le elezioni debbono avere luogo sempre in giorni festivi e sono disciplinate ai sensi dell’apposito Regolamento.

 

Art. 101 – I certificati elettorali devono essere consegnati a tutti gli aventi diritto al voto entro cinque giorni dalla data fissata dal Consiglio per le elezioni.

 

Art. 102 – Non possono essere Consiglieri i Partecipanti che:

1) si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 17 e 18 del presente Statuto;

2) mantengono con la Partecipanza un rapporto di dipendenza, collaborazione anche se di natura professionale anche se detti rapporti siano gratuiti salvo che non forniti per spirito di liberalità;

3) abbiano lite pendente con la Partecipanza avanti organi dell’ordinamento giudiziario, o arbitri di qualunque genere;

4) siano stati oggetto, personalmente o quali amministratori o sindaci di persone giuridiche, di fallimento o di procedure di concordato;

5) abbiano subito condanna penale passata in giudicato per reati contro il patrimonio, la pubblica fede, la pubblica amministrazione e l’amministrazione della giustizia, l’economia, l’industria ed il commercio, la persona, finché non abbiano ottenuta la riabilitazione ai sensi di legge;

6) siano temporaneamente interdetti dai pubblici uffici, finché dura lo stato di interdizione

7) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 8 del Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali 3 Marzo 1934, n.° 383;

8) abbiano il maneggio del danaro della Partecipanza e non ne abbiano reso il conto dei termini e nelle forme dovute, alla data in cui viene presentata la propria candidatura;

9) direttamente o indirettamente abbiano parte in servizi, esenzioni di diritti, somministrazioni, e di contratti di appalto con la Partecipanza;

 

Art. 103 – Il Partecipante che si trovasse in una delle condizioni previste dall’articolo precedente:

a) se candidato dovrà essere escluso dalla lista elettorale;

b) se eletto dovrà essere dichiarato in ogni tempo decaduto.

 

Art. 104 – Non possono sedere contemporaneamente in Consiglio, gli ascendenti e discendenti diretti, i coniugi, suocero o suocera e genero o nuora. I fratelli e/o le sorelle possono essere contemporaneamente consiglieri, ma non possono fare parte insieme della Giunta.

 

Art. 105 – Le votazioni per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione hanno luogo con voto personale espresso in forma segreta.

Il voto si esprime tracciando un segno (croce od altro) sul numero che contraddistingue la lista prescelta. In questo caso, a meno che non vi siano cancellazioni di nomi, il voto si intende dato a tutti i componenti della lista prescelta dall’elettore. L’elettore può scegliere i Consiglieri dalle varie liste, tralasciando il segno di lista e tracciando una croce o segno a fianco dei nominativi prescelti. L’elettore può votare per non più di quindici (15) Consiglieri.

I nominativi dei Consiglieri possono essere dagli elettori segnati anche al di fuori delle liste presentate: in questo caso l’elettore dovrà chiaramente scriverli nell’apposita lista in bianco che porterà la scheda. Ove il segno di lista venga dall’elettore segnato su più contrassegni di lista, si riterranno validi i primi quindici nominativi cominciando la computazione dall’ordine di precedenza delle liste. La scheda non potrà in nessun modo dall’elettore essere sostituita con altra.

S’intendono eletti coloro che hanno riportati maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età tra gli eletti, ottiene la preferenza.

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno essere oggetto di istruzioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 106 – Il Consiglio si convoca in sessione ordinaria:

1) entro il mese di giugno di ogni anno per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente;

2) tra il 15 di ottobre ed il 15 dicembre di ogni anno per l’approvazione delle liste elettorali, del bilancio preventivo dell’anno venturo e per la nomina dei revisori del conto consuntivo dell’anno in corso.

Il Presidente, su indicazione della Giunta, può convocarlo in ogni tempo in sessione straordinaria.

 

Art. 107 – Il Consiglio di Amministrazione determina gli indirizzi generali a cui si informa l’attività dell’Ente e ne verifica l’attuazione. Delibera in particolare:

1) la emanazione e le modifiche ai Regolamenti;

2) la nomina degli impiegati, la loro sospensione o licenziamento;

3) l’acquisto di beni immobili, la rettificazione di confini, l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salva la competenza dell’Assemblea;

4) per deliberare l’alienazione e la permuta degli beni immobili della Partecipanza, salva la competenza dell’Assemblea, compresi i terreni su cui è stato costituito un diritto di superficie

5) la costituzione di servitù passive, salva la competenza dell’Assemblea;

6) l’accensione di mutui e prestiti, costituzione di affrancazione di rendite, o di censi, o di impieghi di capitale, salva la competenza dell’Assemblea;

7) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio, e le transazioni intorno ai diritti di proprietà e di servitù sugli investimenti fruttiferi le affrancazioni di rendite e censi passivi, salva la competenza dell’Assemblea;

8) le ammissioni ed espulsioni degli eccezionati, dei riparti novennali dei beni, siavi o no ricorso, e con facoltà di promuovere d’ufficio le eccezioni a carico dei pretendenti, decidendo inappellabilmente, salvo sempre agli interessati il diritto di ricorrere all’autorità ordinaria competente;

9) la convocazione dei comizi generali su proposta del Presidente, o dei due terzi dei consiglieri;

10) la imposizione dei contributi sociali e l’approvazione dei ruoli relativi;

11) le nuove maggiori spese e lo storno di fondi da una categoria all’altra del bilancio;

12) l’approvazione del Piano di Divisione o di Utilizzazione.

13) gli altri oggetti a loro devoluti dal presente Statuto, ed in generale tutti quelli relativi alla amministrazione della Partecipanza che gli vengono proposti dalla Giunta esecutiva.

 

Art. 108 – Il Consiglio, nella sua prima adunanza dopo le elezioni, delibera intorno all’esame dei ricorsi contro le operazioni elettorali, procede alla convalida degli eletti ed elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri della Giunta Esecutiva.

Qualora, non verificandosi nella prima votazione la maggioranza assoluta richiesta, si farà luogo ad una seconda votazione e, tornata vana anche la seconda, si procederà al ballottaggio dei due che otterranno maggiori voti. In caso di parità, si preferirà l’anziano.

Il Consiglio di Amministrazione, in detta adunanza e fino al momento in cui viene proclamato eletto il nuovo Presidente, è presieduto dal Membro che abbia maggiore anzianità di funzione all’interno del Consiglio medesimo.

Il nuovo Presidente entra in funzione immediatamente dopo la sua elezione.

 

Art. 109 – Le adunanze di Consiglio in prima convocazione saranno valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica; quelle in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, purché comunque non minore a cinque.

 

Art. 110 – Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

La parità di voti equivale al rifiuto delle proposte di delibera.

Le votazioni avvengono di regola con votazione palese, per alzata di mano o per appello nominale. Si procede con votazione segreta quando la deliberazione ha per oggetto persone.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Tanto il Presidente, quanto gli altri componenti la Giunta Esecutiva, di cui si discute il conto, hanno diritto di assistere alla discussione del conto consuntivo, quand’anche scaduti di ufficio, ma devono ritirarsi al momento della votazione.

 

Art. 111 – Le modalità e l’esito delle votazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere verificato dal Presidente e da due scrutatori da nominarsi alla apertura della riunione.

 

Art. 112 – I Membri del Consiglio di Amministrazione e della Giunta, debbono astenersi dal prendere parte agli affari nei quali essi o i loro congiunti ed affini fino al terzo grado, siano direttamente interessati.

Debbono altresì astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente ai servizi, esazioni, somministrazioni ed appalti della Partecipanza

 

Art. 113 – Dall’adunanza del Consiglio si farà constare mediante processo verbale esteso dal Segretario, che dovrà indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, e che previa lettura, verrà approvato nella medesima o nella prima susseguente adunanza, e firmato dal Presidente, dagli Scrutatori, dal Segretario, prima di essere regolarmente pubblicato.

 

Art. 114 – Sono nulle di pieno diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali e sopra oggetti estranei alle attribuzioni del Consiglio, o se si sono violate le disposizioni del presente Statuto.

 

Art. 115- Ove malgrado la convocazione del Consiglio non potesse avere luogo alcuna deliberazione saranno assunti i provvedimenti sostitutivi previsti dalla Legge.

 

Capitolo IV.

Del Presidente

 

Art. 116 – Il Presidente è il capo dell’amministrazione della Partecipanza e ne ha la rappresentanza legale.

Egli resta in carica fino alla nomina del suo successore.

Il Presidente, nei casi di temporanea assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di vacanza dell’ufficio il Consiglio deve provvedere alla nomina del nuovo Presidente nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, oppure in seduta straordinaria.

L’eletto resterà in carica per quel tempo che avrebbe dovuto rimanere in carica il suo predecessore.

 

Art. 117 – Spetta al Presidente:

1) convocare e presiedere l’Assemblea generale dei Partecipanti, il Consiglio di Amministrazione, la Giunta esecutiva, proponendo le materie da trattarsi nelle adunanze;

2) tenere e firmare le corrispondenze di ufficio e di ordinare i mandati di pagamento;

3) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea generale, del Consiglio, della Giunta;

4) stipulare i contratti deliberati in precedenza dalla Giunta e dal Consiglio;

5) rappresentare la Partecipanza in giudizio e di procedere agli atti conservativi nell’interesse dell’Ente;

6) sovraintendere, all’ufficio della Partecipanza e di fissarne l’orario sul parere della Giunta esecutiva;

7) applicare gli istituti contrattuali nei confronti degli impiegati e dei salariati, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima adunanza per i rispettivi provvedimenti;

8) assistere e presiedere agli incanti;

9) compiere gli altri atti che gli sono attribuiti dal presente Statuto.

 

Capitolo V.

Della Giunta Esecutiva

 

Art. 118 – La Giunta esecutiva si rinnova per intero ogni quinquennio dopo le elezioni. Gli scaduti dalla carica possono essere rieletti.

 

Art. 119 – La Giunta si raduna ordinariamente una volta al mese e straordinariamente quante volte venga convocata dal suo Presidente.

 

Art. 120 – La Giunta informa l’attività dell’Ente agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio e ne cura in generale l’amministrazione. Delibera o dispone in particolare:

1) su tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

2) i progetti dei bilanci preventivi ed i conti consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio;

3) l’emissione di mandati di pagamento;

4) l’osservanza delle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti, applicando ai trasgressori le penalità dal medesimo previste;

5) la preparazione di tutte le operazioni dei diversi riparti degli appezzamenti;

6) la conciliazione delle vertenze relative alle cose della Partecipanza, salva la competenza del Consiglio e dell’Assemblea;

7) compilazione delle liste elettorali, e della lista dei Partecipanti;

8) la emissione di ordinanze per completare la disciplina e l’organizzazione dei Partecipanti e dei conduttori per il miglioramento agricolo ed economico dell’azienda e la migliore conservazione del patrimonio fondiario;

9) la formazione la revisione della lista degli utenti e dei conduttori da iscrivere nei ruoli di esazione;

10) fissare il giorno per l’apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni del Consiglio di amministrazione;

11) promuovere le azioni possessorie e petitorie negli interessi dell’Ente;

12) l’annuale rendita del conto consuntivo al Consiglio di Amministrazione della sua gestione;

13) sul regolare andamento del Tenimento e su ogni oggetto che non sia espressamente attribuito dal presente Statuto al Consiglio o all’Assemblea.

 

Art. 121 – I bilanci preventivi ed i conti consuntivi, dieci giorni prima di essere sottoposti all’approvazione del Consiglio, dovranno essere depositati nell’ufficio di Segreteria affinché i Partecipanti possano prenderne visione e fare in iscritto quelle osservazioni che credessero del caso, e che saranno sottoposte insieme al conto, all’esame del Consiglio.

Di detto deposito deve farsi notizia a mezzo avviso da affiggere nell’Albo della Partecipanza.

 

Art. 122 – Gli Amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai competenti organi deliberativi e che ne contraggono l’impegno ne rispondono del proprio e in solido.

 

Art. 123 – La Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che rientrano nella competenza del Consiglio, quando l’urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all’ultima adunanza consigliare. Tali deliberazioni devono essere sottoposte al vaglio del Consiglio nella riunione immediatamente successiva per ottenerne la ratifica.

 

Art. 124 – La Giunta di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta di voti. Le sue deliberazioni non sono valide se gli intervenuti non raggiungono almeno il numero di tre.

 

Art. 125 – I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, e quindi firmati dal Presidente e dagli Amministratori presenti all’adunanza e dal Segretario medesimo.

 

Art. 126 – I Consiglieri eletti a far parte della Giunta entrano in carica non appena la deliberazione con la quale furono nominati, sia divenuta esecutiva.

 

Art. 127 – In caso di vacanza, per qualunque titolo il Consiglio di Amministrazione surrogherà immediatamente il membro mancante. Il nuovo eletto rimarrà in carica per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il suo predecessore.

 

Art. 128 – La decadenza di un Amministratore per sopravvenuta incompatibilità é dichiarata d’ufficio dalla Giunta medesima o, in caso di inottemperanza, dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 129 – Decadrà di diritto dalla carica l’Amministratore che non intervenga per tre volte consecutive alle adunanze di Giunta, senza avere giustificata l’assenza.

 

Art. 130 – In caso di contestazione di situazione che comportino la perdita o la sospensione del diritto di utenza la Giunta, su denuncia o d’ufficio, approva con propria deliberazione una informativa eventualmente corredata dagli attestati di prova istruita.

Detta deliberazione deve essere motivata e comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna effettuata da persona incaricata dal Presidente, la quale redige apposito verbale sottoscritto dall’interessato per ricevuta.

Entro trenta giorni dalla data di ricevuta comunicazione della delibera o di affissione della deliberazione stessa all’Albo della Partecipanza in caso di irreperibilità, l’interessato può ricorrere nei confronti della decisione della Giunta.

Il ricorrente può richiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione.

Entro trenta giorni dallo scadere del termine concesso per presentare ricorso il Consiglio di Amministrazione delibera nel merito della perdita o della sospensione del diritto di utenza, motivando sull’eventuale ricorso presentato dall’interessato.

 

Capitolo VI.

Dei Revisori dei Conti

 

Art. 131 – I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i Consiglieri che non fanno parte della Giunta.

I Revisori hanno facoltà di eseguire controlli in qualsiasi periodo dell’anno su tutta la gestione del Bilancio.

Possono presentare, prima della sessione ordinaria primaverile, una relazione sulla gestione del bilancio consuntivo.

 

Capitolo VII.

Dei contributi sociali

 

Art. 132 – Per provvedere al pagamento degli oneri patrimoniali, alle imposte e tasse gravanti i beni consorziali, e delle spese di amministrazione e di lavori e degli impiegati, e delle altre spese necessarie di ufficio, ordinarie, straordinarie e facoltative, si fa fronte con la rendita dei beni indivisi, fabbricati rurali ed urbani, e con un annuo contributo sociale o colletta sulle parti.

 

Art. 133 – La misura del contributo viene proposta dalla Giunta Esecutiva, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo.

 

Art. 134 – Approvato il contributo o colletta sulle parti sarà compilato il ruolo dei contribuenti.

Il ruolo rimarrà depositato per 10 giorni consecutivi presso l’ufficio di segreteria della Partecipanza.

Di detto deposito deve essere data preventiva comunicazione con avviso da pubblicare all’Albo della Partecipanza.

Il Partecipante può prendere visione del ruolo e può altresì produrre in iscritto reclamo al Consiglio, salvo il diritto di reclamo e ricorso di cui all’articolo 8 della legge 4 Agosto 1894.

 

Art. 135 – Il contributo dovrà pagarsi dagli Utenti alla Cassa della Partecipanza, nei tempi e con le modalità disposte dalla Giunta esecutiva, e pubblicate all’Albo della Partecipanza

 

Art. 136 – Alla esazione dei contributi sociali e delle altre rendite di qualsiasi specie, si applicheranno le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, compresi i privilegi fiscali.

 

TITOLO VIII.

Capitolo UNICO

Della retta amministrazione dei beni sociali e della responsabilità degli Amministratori

 

Art. 137 – I componenti il Consiglio di Amministrazione e della Giunta esecutiva sono responsabili del loro operato nei confronti dell’ente e dei terzi ai sensi delle leggi civili, penali e amministrative e secondo le norme del presente Statuto.

 

Art. 138 – L’Esattore-tesoriere della Partecipanza deve rendere i conti nel termine di tre mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono.

Qualora i conti non siano presentati entro tale termine il Consiglio li farà compilare d’ufficio a spese dell’Esattore tesoriere. Il Consiglio dovrà discutere i conti nella sessione ordinaria di primavera.

Se la discussione non avviene entro tale termine, l’esame dei conti è deferito direttamente all’Autorità tutoria.

 

Art. 139 – L’inventario del patrimonio della Partecipanza deve essere aggiornato a cura del Segretario.

 

Art. 140 – I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Presi­dente, da due Amministratori e dal Segretario.

La Giunta deve firmare le note di spesa da unirsi ai mandati di pagamento alla chiusura dell’esercizio.

 

Art. 141 – Chiunque all’infuori dell’Esattore s’ingerirà senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro della Partecipanza, ne rimarrà per questo solo fatto responsabile di fronte alla giurisdizione amministrativa o civile senza pregiudizio delle azioni penali.

Gli Amministratori che ordinano spese non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai rispettivi Consigli che ne contraggono l’impegno ne rispondono in proprio e in solido.

Le somme delle quali gli Amministratori venissero dichiarati responsabili, potranno essere riscosse ai sensi dell’articolo 136.

I componenti degli organi amministrativi dell’Ente sono responsabili delle carte a loro affidate.

 

Art. 142 – Gli acquisti, gli appalti di opere o servizi in genere, qualunque sia il loro valore devono, di regola, essere fatti a mezzo di trattativa privata, preceduta da gara ufficiosa tra almeno tre offerte, sempre che l’urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l’esperimento e salve le forme stabilite per i contratti dello stato.

Le modalità di assegnazione in godimento del patrimonio dell’ente vengono disciplinate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Quando ricorrono particolari motivi di urgenza e ne sussista la convenienza, il Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza assoluta dei propri componenti, può autorizzare la stipulazione dei contratti a trattativa privata e diretta.

 

Art. 143 – Non si potranno contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:

1) che abbiano per oggetto acquisti o appalti di lavori d’indole straordinaria che comportino aumento del patrimonio dell’Ente.

2) che sia garantito l’ammortamento del debito con opportuni stanziamenti di bilancio.

Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sarà eseguito in più di cinque anni successivi con o senza interessi.

I mutui di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono essere deliberati col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

 

TITOLO IX.

 

Capitolo UNICO

Degli organi di controllo e tutela amministrativa

 

Art. 144 – La legge determina i criteri e le modalità del controllo a cui devono essere sottoposti gli Statuti, i Regolamenti e gli altri atti della Partecipanza.

Le deliberazioni degli organi amministrativi dell’Ente sono pubblicate all’Albo Pretorio della Partecipanza nei termini e per i tempi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

 

Art. 145 – L’esecutività delle deliberazioni degli organi amministrativi dell’Ente è disciplinata dalla legge. Possono essere dichiarate immediatamente eseguibili le deliberazioni di Consiglio e di Giunta non soggette a controllo di merito, a maggioranza assoluta dei votanti, per particolari ragioni d’urgenza.

TITOLO X

Capitolo UNICO

Delle contravvenzioni

 

Art. 146 – È proibito espressamente a qualunque usufruttuario o affittuario di parti d’otturare scoli, condotti di acque, attraversarli con chiuse o repagnoli, spianare argini, decorticare, sbassare, rompere e mettere a coltivazione le carreggiate a cotico erboso, restringere o alterare le loro sezioni, interrompere il libero passaggio sulle medesime e praticarvi fossette o bocchette sotto qualsiasi pretesto.

 

Art. 147 – Qualunque Partecipante, conduttore affittuario o cessionario di parti che altererà i confini dei beni in pregiudizio della Partecipanza o vi introdurrà servitù passive o si acquieterà a quelle che vi si introducessero senza denunciarlo alla Partecipanza, sarà tenuto alla immediata riduzione in pristino ed alla rigorosa emenda dei danni e spese tanto a favore della Partecipanza che del Partecipante. La sua azione, se compiuta con dolo, comporta la perdita del diritto di utenza.

 

Art. 148 – È interdetto a chiunque alterare la destinazione agrosilvopastorale e la forma dei beni della Partecipanza senza il permesso della Giunta o le autorizzazioni previste dai Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi amministrativi dell’Ente.

 

Art. 149 – Chiunque si rendesse responsabile di contravvenzione alle disposizioni contenute nei precedenti articoli e alle ordinanze che verranno emesse dalla Giunta sarà sottoposto ad una multa da €. 100 a €. 1.000 a seconda delle circostanze e della gravità dei fatti, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dal Codice Penale e fermo l’obbligo della rifusione dei danni a chi di ragione.

 

TITOLO XI

Capitolo UNICO

Del personale della Partecipanza

 

Art. 150 – Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti della Partecipanza, disciplina la struttura organizzativa dell’Ente, individua e descrive le funzioni attribuite ai dipendenti e collaboratori, definisce le modalità di accesso all’impiego ed i criteri di amministrazione del personale che non siano espressamente previsti da norme di legge

Con l’entrata in vigore del presente Statuto le norme ed i Regolamenti sul personale precedentemente vigenti devono intendersi abrogati.

 

Art. 151 – L’organizzazione si fonda sulla corrispondenza della struttura organizzativa agli obiettivi della Partecipanza,

L’organizzazione della struttura e del personale preposto alla gestione amministrativa ed agricola ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali ed assume, come fine, l’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi elettivi.

Lo schema organizzativo e la dotazione organica sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione su proposta della Giunta Esecutiva.

La dotazione organica determina il numero complessivo dei posti di organico da ricoprire, essa è definita sulla base di un periodico monitoraggio delle attività, funzioni, obiettivi, programmi, progetti e carichi di lavoro.

Lo schema organizzativo dovrà tener presente:

a) l’individuazione delle forme contrattuali da applicarsi, la determinazione degli inquadramenti economici e giuridici per il personale assunto, che vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle effettive necessità dell’Ente e tenuto conto del campo lavorativo di riferimento;

b) l’armonizzazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro con le esigenze dell’utenza;

L’Amministrazione può favorire e sviluppare forme di gestione associata con altri Enti per meglio razionalizzare le risorse umane ed economiche al fine di rendere più efficace ed incisiva l’azione di governo e per poter fornire alla collettività dei partecipanti servizi puntuali ed efficienti.

L’Ente, In caso di necessità, può stipulare contratti di lavoro temporaneo e/o interinale secondo la vigente disciplina.

 

Art. 152 – La Partecipanza assume alle proprie dipendenze il personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi dati dal Consiglio di Amministrazione.

In via generale il personale è assunto a tempo determinato o indeterminato, con l’applicazione del contratto collettivo degli enti locali.

Per particolari esigenze organizzative, il Consiglio di amministrazione può decidere di procedere all’assunzione di personale con l’applicazione di contratti di altri comparti in particolare quello relativo all’agricoltura.

La pianta organica del personale deve comprendere almeno:

a) un Segretario contabile;

b) un addetto all’azienda.

Non è consentito altro trattamento di quiescenza all’infuori dell’assicurazione strettamente obbligatoria per la invalidità e vecchiaia di cui alla legge.

 

Art. 153 – La cessazione del rapporto di lavoro avviene nei modi e nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali .

Costituisce causa di cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di previa diffida, l’assenza priva di qualsiasi causa giustificativa, che si protragga per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi.

 

Art. 154 – Il Segretario amministrativo-contabile è assunto mediante specifica selezione sulla base di curriculum e accertate capacità.

In caso di assenza, o vacanza del Segretario, le mansioni relative possono anche essere transitoriamente assegnate a dipendenti di categoria immediatamente inferiore, o a collaboratori esterni.

 

Art. 155 – Il Segretario amministrativo-contabile segue l’attuazione dei programmi generali e degli obiettivi definiti dall’Amministrazione, proponendo i necessari provvedimenti di competenza. Assicura nel rispetto delle direttive del Presidente e della Giunta, l’unitarietà dell’azione amministrativa, tiene e cura gli atti amministrativi, di gestione finanziaria e la corrispondenza, assiste alle sedute tanto dell’Assemblea quanto del Consiglio o della Giunta stendendone processo verbale nei modi stabiliti. Adempie a tutto ciò che gli può essere richiesto dal Presidente o da chi per esso.

In caso di impedimento o di assenza alle sedute degli organi amministrativi dell’Ente il Segretario può essere sostituito da un membro di detti organi, escluso il Presidente ed il Vicepresidente.

 

Art. 156 – Durante il periodo delle Divisioni novennali il Consiglio provvede alla nomina del personale straordinario secondo le consuetudini ed i riconosciuti bisogni.

 

Art. 157 – Le nomine e le deliberazioni di cui agli articoli precedenti debbono essere disposte dal Consiglio col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

 

TITOLO XII.

Capitolo UNICO

Disposizione transitoria

 

Art. 158 – Il presente Statuto andrà in esecuzione secondo i termini di legge. Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto, valgono, nell’ambito della legge, i precedenti tradizionali e gli atti d’ufficio.

 

Art. 159 – Entro 180 giorni dalla approvazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare tutti i regolamenti uniformandoli al presente Statuto.

 

Art. 160 – Le norme relative alla vocazione di cui al Capitolo II del Titolo III del presente Statuto si applicano solo ai Partecipanti il cui ultimo ascendente agnato sia defunto successivamente all’approvazione del presente Statuto.

Per gli altri vale la disciplina prevista dal precedente Regolamento, ovvero:

1) i maschi acquistano il diritto per ciascuno ad una parte intera;

2) le femmine cessano di compartecipare coi maschi ed acquistano il diritto ad una mezza parte per ciascuna da godere separatamente.

Dalla Residenza, addì 15 giugno 2008

Il Presidente

Rodolfo Zambelli

 

ALLEGATO A

 

Elenco dei Cognomi delle Famiglie Partecipanti

Di Sant’Agata Bolognese

________

 

B – BICOCCHI – BONFIGLIOLI

C – CAMBI

F – FELICANI

G – GHISOLI – GUIDUCCI – GUIZZARDI

M – MELEGA

P – PIZZI – PIETROBUONI

R – RICCARDI – RIVA

S – SASSOLI – SIBIRANI

T – TROMBELLI

V – VERASANI

Z – ZAMBELLI – ZAMBONI

Approvato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 16 febbraio 1930 – Appr. dalla G.P.A. il giorno 11 giugno 1930 al N. 13335/1019.

Omologato dal Ministero dell’Economia Nazionale come da nota Prefettizia N. 17284 div. 3° del 24 luglio 1930.

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 9 maggio 1954. Appr. dalla G.P.A. il giorno 9 giugno 1954 al N. 33951 div. 3°.

Omologato dal Ministero per l’Agricoltura e le Foreste come da nota Prefettizia N. 48185 div. 3° del 2 agosto 1954.

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 18 giugno 1972. Il verbale è stato controllato senza rilievi in seduta 20 ottobre 1972 dalla Regione Emilia Romagna – Comi­tato di Controllo – Sezione Autonoma Prov. di Bologna (prot. N. 36844).

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 9 ottobre 1983. Il verbale è stato controllato senza rilievi dalla Regione Emilia Romagna – CO.RE.CO. – Sezione Autonoma Provinciale di Bologna nella seduta del giorno 26 ottobre 1983 con prot. n. 37058.

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 25 febbraio 1990. Il verbale è stato controllato senza rilievi dalla Regione Emilia Romagna – CO.RE.CO – Sezione Autonoma Provinciale di Bologna nella seduta del 23 marzo 1990 con prot. n. 11997.

 

Modificato dall’Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 19 marzo 2005. Il verbale è stato controllato senza rilievi dalla Regione Emilia Romagna – dal Servizio Segreteria CRAL – Verifica e monitoraggio degli Enti Locali.

 

Approvato dalla Assemblea Generale dei Partecipanti il giorno 15 giugno 2008. Esecutività dell’atto con delibera della Giunta Regionale nella seduta del 28 luglio 2008.

COD. DOCUMENTO DAG/08/179690.

ALLEGATO C) IL REGOLAMENTO DELL’ ESTRAZIONI

ALLEGATO D) IL REGOLAMENTO DELL’ ELEZIONI