L’Assemblea Generale si compone di tutti i Partecipanti maggiorenni iscritti nella lista elettorale definitiva in attualità di godimento. Essa rappresenta collettivamente la Partecipanza.

Ciascun componente l’Assemblea è tenuto a presenziare alle riunioni né, salve le eccezioni di cui al seguente articolo, può farsi rappresentare ad esse in quanto resta singolarmente titolare dei diritti e dei doveri previsti dal presente Statuto e quindi direttamente responsabile nei confronti della Partecipanza.

Art. 81 – Qualora la quota sia divisa ai sensi degli articoli 33 e seguenti si considera Capo il discendente maggiore di età. Questi potrà delegare con mandato speciale autenticato nella firma dal Segretario ad un suo contitolare del diritto di godimento il diritto d’intervenire con voto all’assemblea in sua rappresentanza.

Il Capo Partecipante potrà inoltre delegare il diritto di intervento e di voto in Assemblea ad uno dei propri parenti in linea retta residenti in cerchia a mezzo di mandato speciale, autenticato nella firma dal Segretario della Partecipanza, valendo detta delega, una volta rilasciata, per l’intera durata della legislatura o per il periodo antecedente alla sua revoca.

Art. 82 – L’Assemblea generale è convocata dal Presidente della Partecipanza nei casi previsti dall’art. 90 mediante avviso da affiggersi nell’Albo della Partecipanza e nei soliti luoghi pubblici. L’avviso dovrà indicare il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza e sommariamente le materie che formeranno oggetto delle deliberazioni.

La convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti è sempre disposta con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. In detta deliberazione oltre all’ordine del giorno contenente gli oggetti o argomenti su cui deliberare, debbono essere stabiliti: il luogo, la data e l’ora della riunione.

Art. 83 – Nel caso di convocazione richiesta ai sensi del paragrafo 3) dell’articolo 90, il Consiglio di Amministrazione, precluso ogni esame nel merito degli oggetti od argomenti che si intendono sottoporre alle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti, verifica se la richiesta sia stata regolarmente presentata, se i richiedenti raggiungano il numero minimo prescritto e se siano iscritti nella lista elettorale.

Verificate positivamente tali circostanze, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, delibera la convocazione dell’Assemblea, formando l’ordine del giorno, contenente gli oggetti od argomenti proposti dai richiedenti la convocazione e stabilendo il luogo, la data e l’ora della riunione.

In ogni caso, dalla data di ricevimento della domanda, a quella di convocazione dell’Assemblea, non possono decorrere più di quaranta giorni.

Qualora la richiesta di convocazione risulti improcedibile per inosservanza delle disposizioni predette, copia integrale della deliberazione, dovrà essere immediatamente notificata ai primi tre firmatari della richiesta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da persona incaricata dal Presidente, la quale redige il relativo verbale di consegna.

Avverso la mancata convocazione dell’Assemblea, i Partecipanti firmatari della richiesta, potranno proporre ricorso all’Autorità di Vigilanza la quale sentito il Consiglio di Amministrazione, decide in via definitiva.

Nel caso che la decisione disponga la convocazione dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione dovrà uniformarsi alla decisione e deliberare entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione dell’Autorità di Vigilanza la convocazione dell’Assemblea, la quale dovrà essere tenuta entro i quindici giorni successivi.

Art. 84 – Le riunioni dell’Assemblea generale si tengono, di norma, presso la Sede della Partecipanza così come individuata dall’art. 3 del presente Statuto.

Qualora, per indisponibilità o insufficienza dei locali della predetta Sede, o per motivi di ordine pubblico, non sia possibile attenersi al disposto del precedente comma, il Consiglio di Amministrazione sarà arbitro di scegliere un luogo diverso da quello sopra indicato, purché all’interno del territorio del Comune di Sant’Agata Bolognese o di uno dei comuni limitrofi.

Le riunioni dell’Assemblea dei Partecipanti non sono in alcun caso pubbliche.

Art. 85 – Presiederà l’Assemblea Generale il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente.

Il Presidente nomina tre scrutatori.

La funzione di Segretario è disimpegnata dal Segretario della Partecipanza o, nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, da un componente dell’Assemblea scelto dal Presidente.

Art. 86 – Il Presidente dell’Assemblea Generale ha i poteri discrezionali. A lui é affidata la direzione e la conduzione dell’adunanza. Può sospenderla, rinviarla per provocati disordini. Dirige e regola l’andamento delle discussioni, concede e toglie la parola a seconda dell’opportunità.

Art. 87 – Nessuno potrà prendere parte alla discussione se prima non abbia chiesta ed ottenuta la parola.

Art. 88 – Gli articoli dello Statuto del presente Capitolo dovranno essere affissi nel giorno delle elezioni alla porta della sala per norma degli elettori.

Art. 89 – Nessun altro oggetto potrà essere trattato e discusso all’infuori di quello notificato nella cedola d’invito. Le riunioni dell’Assemblea generale in prima comparizione non sono valide se ad esse non intervengono almeno la metà più uno degli iscritti nella Lista Elettorale aventi titolo a prendervi parte.

Trattandosi di eleggere Consiglieri saranno valide le nomine qualunque sia il numero di quelli che si saranno presentati. Decorsa un’ora da quella di prima convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, l’Assemblea si intende “de jure” validamente costituita in seconda convocazione il giorno seguente, nel luogo e nell’ora indicata nell’avviso di convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 90 – L’Assemblea Generale ha tutti i poteri che competono alla Partecipanza. Essa si raduna:

1) per le elezioni dei nuovi Consiglieri in forma elettorale;

2) quando si tratta di modificare lo Statuto dell’Ente;

3) quando richiesto, per motivi gravi ed importanti, da due terzi dei suoi componenti regolarmente iscritti e aventi diritto a voto.

4) per deliberare l’alienazione e la permuta di parte del patrimonio fondiario, ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.

5) per deliberare la costituzione di servitù passive sul patrimonio fondiario, salvo non si rendano necessarie al fine di realizzare opere di pubblica utilità ovvero non incidano sulla destinazione agrosilvopastorale dei terreni;

6) per deliberare la contrazione di mutui passivi di importo superiore alle entrate correnti dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, anche se garantiti con ipoteche sul patrimonio immobiliare;

7) per deliberare intorno a tutti gli altri oggetti o argomenti che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre all’esame e decisione dell’Assemblea.

Art. 91 – Le proposte si considerano approvate quando abbiano ottenuto in loro favore la metà più uno dei voti dati dai votanti.

La parità dei voti equivale al rifiuto.

Art. 92 – Gli oggetti o argomenti sottoposti alle deliberazioni dell’Assemblea dei Partecipanti, che non vengono da essa approvati, non possono essere riproposti se non sia trascorso almeno un anno dalla data in cui l’Assemblea ebbe a deliberare in merito

Art. 93 – Il verbale dell’Assemblea sarà redatto dal Segretario e verrà approvato e sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario stesso.