REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA
REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE PER LA RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PARTECIPANZA AGRARIA
DELLA
PARTECIPANZA AGRARIA DI SANT’AGATA BOLOGNESE
ENTE MORALE ISTITUITO CON LA LEGGE 04-08-1894 N. 397
APPROVATO DAL CONSIGLIO
NELLA SEDUTA DEL 07 NOVEMBRE 2008
Art. 1 – Sono elettori tutti i Partecipanti di cui all’articolo 96 dello Statuto dell’Ente in attualità di godimento che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano regolarmente iscritti nella Lista Elettorale, tenuto presente, per l’elettorato attivo, quanto previsto dall’art.2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. In caso di morte, di sospensione o perdita del diritto dell’iscritto, succederà nel diritto elettorale o il maggiore di età tra più figli in diritto di godimento o, fra più Partecipanti, il maggiore di età compresi i delegati ai sensi dell’art.81 dello Statuto.
Art. 2 – Sono eleggibili a Consiglieri della Partecipanza tutti i Partecipanti individuati come elettori ai sensi dell’articolo precedente, purchè sappiano leggere e scrivere e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 58 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nonchè in quelli di cui all’art. 102 dello Statuto della Partecipanza.
Art. 3 – Gli elettori voteranno in una unica Sezione che è posta nella maggiore Sala della Partecipanza.
Art. 4 – Con pubblico avviso da affiggersi dalla Giunta, gli elettori saranno invitati a presentare, entro un congruo numero di giorni da fissarsi nell’avviso stesso, la LISTA DEI CANDIDATI prescelti per la elezione a consigliere, con la osservanza delle seguenti disposizioni:
a) – ogni Lista presentata dovrà portare la firma di n. 35 (trentacinque) elettori, nonchè quella di accettazione dei candidati;
b) – tanto le firme di presentazione, quanto quelle di accettazione dei candidati, dovranno farsi presso l’ufficio di Segreteria della Partecipanza, affinchè il Segretario possa attestarne l’autenticità delle firme stesse;
c) – ogni Lista non potrà contenere più di n. 15 (quindici) candidati, quanti sono cioè i Consiglieri da eleggersi;
d) – tanto i presentatori-firmatari di una Lista, quanto i Candidati di essa, non potranno figurare in altre liste nè come presentatori nè come candidati;
e) – in ordine alla loro presentazione presso l’ufficio di Segreteria della Partecipanza, sarà dato alle liste un numero progressivo (1, 2, 3, ecc.);
f) – il numero assegnato alla lista, insieme con l’elenco dei candidati, sarà l’unico contrassegno ammesso per la lista medesima.
Art. 5 – Spirato il termine fissato per la presentazione delle Liste, la Giunta provvederà entro breve termine a far stampare e pubblicare l’AVVISO di convocazione con la data, l’orario e le modalità delle votazioni. Nel detto avviso saranno pure pubblicate le liste presentate ed ammesse come al numero precedente, ciascuna col proprio numero di presentazione che sarà, come già detto, l’unico contrassegno di lista. Nel contempo saranno, a cura della Giunta, fatte stampare le schede per la votazione, nelle quali figureranno nell’ordine suddetto di presentazione, le liste dei candidati.
Art. 6 – Almeno cinque giorni prima di quello in cui avranno luogo le elezioni, sarà consegnato a ciascun elettore iscritto nella lista, a mezzo di usciere, o di messo comunale, il certificato di iscrizione con invito alla votazione, da notificarsi nei modi consueti. Quando un certificato vada perduto o sia reso inservibile, l’elettore ha diritto presentandosi il giorno antecedente o il giorno stesso delle elezioni, di ottenere un duplicato.
Art. 7 – Il diritto di voto è personale: nessun elettore può farsi rappresentare nè mandare il proprio voto per iscritto o per delega. Solo per impedimento fisico evidente e regolarmente comprovato da certificato medico e riconosciuto dall’Ufficio, l’elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, ma che si è presentato, è ammesso a farsi assistere da un elettore di propria fiducia. Il Segretario indicherà il motivo per cui l’elettore fu ammesso a farsi assistere alla votazione, il nome del medico e dell’elettore che assiste.
Art. 8 – Alle ore otto e mezzo (8,30) del giorno fissato per le Elezioni, il Presidente costituisce il Seggio, chiamando a farne parte i membri nominati in precedenza dalla Giunta. L’Ufficio o Seggio sarà formato di n. 6 (sei) componenti e cioè: un Presidente la cui designazione sarà richiesta al Sig. Presidente del Tribunale di Bologna; un Vice-Presidente e tre Scrutatori da nominarsi dalla Giunta tra gli elettori che non siano fra i candidati; un Segretario, che sarà il Segretario della Partecipanza. Tre membri dell’Ufficio almeno, tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, dovranno trovarsi in permanenza a tutte le operazioni elettorali. Il tavolo a cui siede l’Ufficio deve essere disposto in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo scrutinio dei voti.
Art. 9 – Non appena insediato l’Ufficio si procede alla vidimazione delle schede: esse saranno firmate dal Presidente e dal Segretario del Seggio e porteranno il timbro della Partecipanza. Le schede stesse quindi saranno poste in un’urna, per essere poi, a mano a mano, consegnate agli elettori come all’articolo seguente.
Art.10 – Eseguiti gli adempimenti di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la votazione. Egli chiamerà gli elettori presenti in sala per ordine di iscrizione nella Lista elettorale per i primi cinque, per poi seguire in ordine di presentazione dei medesimi. Riconosciuta la identità degli elettori, il Presidente o chi per esso, consegna la scheda e la matita copiativa. L’elettore si ritira nella cabina predisposta o nel luogo indicatogli, per esprimere in piena libertà il proprio voto.
Art.11 – Il voto si esprime tracciando un segno (croce od altro) sul numero che contraddistingue la lista prescelta. In questo caso, a meno che non vi siano cancellazioni di nomi, il voto si intende dato a tutti i componenti della lista prescelta dall’elettore. L’elettore può scegliere i Consiglieri dalle varie liste, tralasciando il segno di lista e tracciando una crocettina o segno a fianco dei nominativi prescelti. L’elettore può votare per non più di quindici (15) Consiglieri.
I nominativi dei Consiglieri possono essere dagli elettori segnati anche al di fuori delle liste presentate: in questo caso l’elettore dovrà chiaramente scriverli nell’apposita lista in bianco che porterà la scheda. Ove il segno di lista venga dall’elettore segnato su più contrassegni di lista, si riterranno validi i primi quindici nominativi cominciando la computazione dall’ordine di precedenza delle liste. La scheda non potrà in nessun modo dall’elettore essere sostituita con altra.
Art.12 – Espresso il voto nei modi di cui all’art. precedente, l’elettore piega la scheda, la riporta insieme con la matita, al Presidente. Questi deporrà la scheda consegnatagli in un’urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo, visibile a tutti. A misura che si depongono le schede nell’urna, uno dei Componenti il seggio fa constatare l’avvenuta votazione, firmando l’apposita colonna nella Lista Elettorale.
Art.13 – La votazione resterà aperta fino alle ore sedici (16,00). Se però nella Sala alle ore 16,00 vi saranno ancora presenti degli elettori che non abbiano ancora votato, la votazione proseguirà fino a quando essi non abbiano votato, ma non oltre le ore 17,00. Dopo le ore 17,00 nessun elettore può votare.
Art.14 – Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti, e trascorse le ore dinanzi dette, sgomberata la tavola degli oggetti non necessari allo scrutinio, il Presidente:
a) – dichiara chiusa la votazione;
b) – accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista;
c)-conta il numero delle schede e riscontra se corrispondono al numero dei votanti.
Quando avrà ciò fatto, la lista sarà, a cura dell’Ufficio e prima di procedere allo scrutinio, firmata da almeno due membri dell’Ufficio stesso, e successivamente chiusa in piego da suggellarsi. Essa sarà inviata entro tre giorni al TRIBUNALE DI BOLOGNA e se ne darà sanzione in Verbale. Detta lista sarà pure firmata per ciascun foglio da almeno due membri dell’ufficio.
Art.15 – Si procede quindi allo spoglio delle schede. Uno degli Scrutatori prende successivamente ciascuna scheda, la spiega e la consegna al Presidente che ne dà lettura ad alta voce e la passa ad altro Scrutatore. L’altro Scrutatore ed il Segretario annotano, ed uno di essi rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun Candidato va riportando durante lo spoglio delle schede. Elevandosi qualche contestazione intorno ad una scheda, questa dovrà essere immediatamente vidimata e firmata da due membri dell’Ufficio. Del tutto se ne darà atto a verbale.
Art.16 – Sono nulle le schede:
a) – quelle nelle quali l’elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altra indicazione oltre quelle prescritte per la espressione del voto;
b) – quelle che portano o contengono segni che possano ritenersi destinati a far conoscere il votante.
Si hanno come non iscritti i nomi che l’elettore avesse segnato di proprio pugno che non avessero sufficienti indicazioni nelle persone alle quali il voto è dato, come pure per i voti eccedenti il numero prescritto dei quindici Consiglieri. In entrambi i casi però la scheda resta valida nelle altre sue parti.
Art. 17 – Il Presidente, udito il parere dell’Ufficio, pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà o incidenti che si sollevino intorno le operazioni o sulla nullità dei voti.
Art.18 – Le schede nulle, le bianche, le contestate in qualsiasi modo, le proteste scritte ecc., dovranno essere vidimate da almeno due membri dell’Ufficio. Tutte le altre schede dovranno essere poste in una busta suggellata, da unirsi al verbale. La busta sarà quindi firmata dal Presidente e dal Segretario.
Art.19 – Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel Verbale. Fa inoltre la proclamazione dei Consiglieri. Il verbale viene firmato seduta stante da tutti i membri dell’ufficio. Alla sua validità però, basta la firma del Presidente e quella del Segretario. Dopo la firma del verbale, la adunanza viene dal Presidente sciolta immediatamente.
Un esemplare del Verbale viene depositato nella Segreteria della Partecipanza, ed ogni elettore ha il diritto di prenderne visione.
Il TRIBUNALE invita gli Scrutatori ad assistere, ove lo credano, entro tre giorni dal ricevimento, all’apertura del piego contenente la lista di identificazione e alla compilazione, a cura del Cancelliere, di una copia autenticata da lui vistata in ciascun foglio. Tale copia viene immediatamente rimessa alla Partecipanza, che provvede a che rimanga depositata per giorni quindici (15) nella Segreteria. Ogni elettore ha diritto di prenderne visione.
Art.20 – Il Presidente dell’Ufficio o Seggio è incaricato della polizia della adunanza. Dello svolgersi delle elezioni, si darà tempestiva comunicazione, per conoscenza, al locale Comando dei Carabinieri.
Art.21 – S’intendono eletti coloro che hanno riportati maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età tra gli eletti, ottiene la preferenza.
Art.22 – Copia del verbale delle elezioni, viene trasmessa al TRIBUNALE DI BOLOGNA entro il termine di tre giorni; entro lo stesso termine la Giunta pubblicherà il risultato delle elezioni e lo notificherà alle Persone elette. Quando l’elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che, dopo gli eletti, ebbe maggior voti, purchè il numero dei voti riportati non sia inferiore ad un ottavo dei votanti.
Art.23 – Entro il mese dalla proclamazione degli eletti chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione al Consiglio tanto per questioni di eleggibilità quanto contro le operazioni elettorali.
Contro le decisioni del Consiglio vanno esperiti i rimedi giuridici previsti dal vigente ordinamento.
Approvato dal Consiglio in data 07 novembre 2008
Sant’ Agata Bolognese li 18 novembre 2008
Il Presidente
Rodolfo Zambelli
Il presente Regolamento venne deliberato dal Consiglio nella seduta del 23.10.1957 ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 20.11.1957 n. 6798 div. III°.
E’ stato adottato nelle elezioni della partecipanza del 1957 e 1961.
Assunto dal Consiglio per le elezioni dell’11.12.1966, con delibera n. 31 del 19.10.1966, approvata con modifiche agli art. 1 e 23 dalla G.P.A. in seduta del 10.11.1966 n. 5982 div. III°.
Così modificato è stato adottato anche nelle elezioni del 1971 e viene confermato per le elezioni del 1976 (delibera Consiglio n. 38 del 05.11.1976); del 1981 (delibera Consiglio n. 31 del 06.11.1981 approvata dal CO.RE.CO. in data 17.11.1981 al n. 47211).
Confermato per le elezioni del 1986 – Delibera di Consiglio n. 33 del 07.11.1986, approvata dal CO.RE.CO. in data
Confermato per le elezioni del 1991 – Delibera di Consiglio n. 37 del 28.10.1991, approvata dal CO.RE.CO. in data 15.11.1991 al n. 18500.
Assunto dal Consiglio per le elezioni del 19.01.1997, con delibera del Consiglio n. 54 del 04.11.1996 con modifica all’articolo n. 1 e 2 a seguito della delibera di Consiglio n. 49 del 30.11.1996 e 52 del 04.11.1996 esecutiva ai sensi di legge.
Confermato per le elezioni del 13.01.2002 con delibera di Consiglio n. 41 del.
05.11.2001, esecutiva ai sensi di legge.
Confermato per le elezioni del 17.12.2006 con delibera di Consiglio n. 18 ogg. 03 del 10.10.2006, esecutiva ai sensi di legge.
Deliberato dal Consiglio in data 07 novembre 2008, con delibera N. 87 Oggetto 4°;
con esecutività dell’atto : controllo di legittimità con delibere di Giunta regionale n. 2054 del 01/12/08 e n. 2283 del 22/12/08.